Art. 7 Attivita' per le imprese in regime de minimis 1. I soggetti beneficiari della filiera brassicola che investano nel post raccolta del luppolo e in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualita' del mercato e' concesso un aiuto fino all'80% dei costi e fino a 200.000 euro per l'investimento approvato. 2. I soggetti beneficiari della filiera canapicola che investano nel post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto seme, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualita' del mercato ad uso alimentare (seme di canapa e derivati del seme), e' concesso un aiuto fino all'80% dei costi e fino a un massimo di 150.000 euro per l'investimento approvato. 3. L'aiuto di cui al presente articolo e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis». 4. Per le risorse destinate alle attivita' per le imprese di cui al presente articolo, il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica provvedera' ad emanare i relativi bandi e atti amministrativi per l'attuazione degli stessi.