Art. 7 
 
            Attivita' per le imprese in regime de minimis 
 
  1. I soggetti beneficiari della filiera  brassicola  che  investano
nel post raccolta del  luppolo  e  in  impianti  di  essicazione,  di
macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata
conforme agli standard di qualita' del mercato e' concesso  un  aiuto
fino all'80% dei costi e  fino  a  200.000  euro  per  l'investimento
approvato. 
  2. I soggetti beneficiari della filiera  canapicola  che  investano
nel post raccolta della canapa  e  in  impianti  di  essicazione,  di
pulizia   del   prodotto   seme,   stigliatura,   confezionamento   e
confezionamento in atmosfera modificata  conforme  agli  standard  di
qualita' del mercato ad uso alimentare (seme di canapa e derivati del
seme), e' concesso un aiuto fino  all'80%  dei  costi  e  fino  a  un
massimo di 150.000 euro per l'investimento approvato. 
  3. L'aiuto di cui al presente  articolo  e'  concesso  al  soggetto
beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per  gli  aiuti
«de minimis». 
  4. Per le risorse destinate alle attivita' per le imprese di cui al
presente articolo, il Dipartimento delle politiche competitive, della
qualita' agroalimentare, della pesca  e  dell'ippica  provvedera'  ad
emanare i relativi bandi e atti amministrativi per l'attuazione degli
stessi.