Art. 9 
 
                      Esenzione dalla notifica 
 
  1. Gli aiuti concessi  in  conformita'  al  presente  decreto  sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art.  3
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del  18  dicembre
2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. 
  2. Gli aiuti concessi in conformita' all'art. 3, commi 3 e  4,  del
presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.
108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
ai  sensi  dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione del 18 dicembre 2013.