Art. 3 Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana 1. Lo straniero presenta, con modalita' informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione delle generalita' del richiedente, i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del documento valido per l'espatrio, e l'indirizzo presso cui Io straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova. 2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, Io straniero per Io svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare. 3. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalita' informatiche, ed e' strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacita' di interazione, in conformita' ai parametri adottati, per le specifiche abilita', dagli enti di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un ente di certificazione compreso tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera a), a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'interno. Alla stipula della convenzione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo. 4. A richiesta dell'interessato il test di cui al comma 3 puo' essere svolto con modalita' scritte di tipo non informatico, fermi restando l'identita' del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalita' informatiche. 5. Il risultato della prova e' comunicato allo straniero ed e' inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. ln caso di esito negativo, lo straniero puo' ripetere la prova, previa richiesta presentata ai sensi del comma 1.