Art. 4 
 
Modalita' ulteriori per l'accertamento della conoscenza della  lingua
                              italiana 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2,  comma  1,  non  e'
tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero: 
    a) in  possesso  di  un  attestato  di  conoscenza  della  lingua
italiana che certifica un livello  di  conoscenza  non  inferiore  al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d'europa, rilasciato dagli  enti
certificatori riconosciuti, di cui all'allegato  A,  che  costituisce
parte integrante del  presente  decreto.  Al  fine  di  garantire  il
principio dell'autonomia universitaria,  anche  per  il  rilascio  di
certificazioni di lingua italiana da parte di  ulteriori  istituzioni
rispetto a quelle di cui al precedente periodo  e  per  garantire  il
necessario controllo sulla qualita' delle certificazioni  stesse,  il
Ministro dell'universita' e della ricerca  individuera'  con  proprio
decreto le procedure di accreditamento, verifica e  monitoraggio  del
possesso dei requisiti di qualita' degli enti certificatori stessi. 
    b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti di cui  all'art.  1,  comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modifiche  e
integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un  titolo  che
attesta il raggiungimento di un livello di  conoscenza  della  lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento
europeo per la  conoscenza  delle  lingue,  approvato  dal  Consiglio
d'Europa; 
    c)  che  ha  ottenuto,  nell'ambito  dei  crediti  maturati   per
l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del testo  unico,  il
riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana  non
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo  per
la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa; 
    d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di  primo  o
secondo grado presso un istituto scolastico appartenente  al  sistema
italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10  marzo  2000,
n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali  per  l'istruzione
di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di
secondo  grado,  ovvero  frequenta  un  corso  di  studi  presso  una
Universita' italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o
frequenta in Italia il dottorato o un master universitario; 
    e) che e' entrato in Italia  ai  sensi  dell'art.  27,  comma  1,
lettere a), c), d),  e  q),  del  testo  unico  e  svolge  una  delle
attivita' indicate nelle disposizioni medesime. 
  2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e  d)  del  comma  1,  lo
straniero allega  alla  documentazione  richiesta  dall'art.  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  per
il rilascio del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo,  copia  autentica  dei  titoli  di  studio  o  professionali
conseguiti  e  dei  certificati  di  frequenza  richiesti.  Nei  casi
previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla
documentazione richiesta per il rilascio del  permesso  di  soggiorno
una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto. 
  3. Lo straniero affetto da  gravi  limitazioni  alla  capacita'  di
apprendimento  linguistico  derivanti  dall'eta',  da   patologie   o
handicap,  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  b),  allega  la
certificazione rilasciata dalla  struttura  sanitaria  pubblica  alla
documentazione richiesta dall'art.  16  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.