Art. 7 
 
            Valutazione e individuazione degli interventi 
               e dei programmi unitari cofinanziabili 
 
  1.  La  Commissione  puo'  ammettere   al   cofinanziamento   degli
interventi  indicando  determinate  prescrizioni  cui   il   soggetto
beneficiario dovra' ottemperare trasmettendo, a pena  di  esclusione,
la  documentazione  entro  i  termini   perentori   stabiliti   dalla
Commissione stessa. 
  2. I criteri di valutazione delle proposte progettuali, di  cui  ai
seguenti comma 4 e 5 del presente articolo,  fanno  riferimento  alla
verifica di: 
    a. efficacia del progetto, intesa come capacita' del progetto  di
raggiungere  gli  obiettivi  assegnati   nei   tempi   indicati   dal
cronoprogramma; 
    b.  efficienza  del   progetto,   intesa   come   il   grado   di
raggiungimento degli obiettivi con il  minimo  consumo  possibile  di
risorse; 
    c. utilita' del progetto,  intesa  come  la  convenienza  per  la
«comunita'» di riferimento; 
    d. della sostenibilita'/durabilita'  del  progetto,  intesa  come
capacita' del progetto di sostenersi nel  tempo  e  nelle  successive
fasi di gestione ed attuazione. 
  3.  La  Commissione,  nell'ambito  degli  interventi   ammissibili,
formula la graduatoria sulla base dei titoli di valutazione stabiliti
dai comma 4 e 5 del presente articolo e delle ponderazioni  stabilite
per ciascun titolo dalla Commissione stessa. 
  4. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera  A2)  del
presente  decreto,  la  graduatoria  e'  effettuata  sulla  base  dei
seguenti titoli di valutazione: 
    a) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna  sede  universitaria
sul fabbisogno  totale,  determinato  dalla  differenza  tra  domanda
(somma degli  studenti  fuori  sede  idonei  alla  borsa  di  studio,
ponderati per 2, e studenti provenienti da  altre  regioni  nell'anno
accademico 2019/2020) e offerta di posti alloggio  (somma  dei  posti
alloggio disponibili presso l'organismo regionale e  provinciale  per
il  diritto  allo   studio,   residenze   universitarie   e   collegi
universitari non  statali  legalmente  riconosciuti  al  1°  novembre
2020). La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza  agli
indicatori di impatto sociale  definiti  nel  modello  informatizzato
(max 20 punti); 
    b) cofinanziamento  da  parte  delle  regioni  o  delle  province
autonome e compartecipazione finanziaria da parte di  soggetti  terzi
(max 10 punti); 
    c)  offerta  di  posti  alloggio  (somma   dei   posti   alloggio
disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto
allo studio,  residenze  universitarie  e  collegi  universitari  non
statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020) (max 10 punti); 
    d) qualita', valutata in relazione agli accorgimenti  adottati  e
alle soluzioni tecniche documentate per dimostrare  l'efficientamento
e  il  miglioramento   energetico   dell'edificio   con   particolare
riferimento alla classe energetica raggiunta (max 60 punti). 
  5. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1),  b),
c) del presente decreto, la graduatoria e' effettuata sulla base  dei
seguenti titoli di valutazione: 
    a) grado di coerenza dell'intervento con gli  atti  di  indirizzo
ministeriale (max 10 punti); 
    b) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna  sede  universitaria
sul fabbisogno  totale,  determinato  dalla  differenza  tra  domanda
(somma degli  studenti  fuori  sede  idonei  alla  borsa  di  studio,
ponderati per 2, e studenti provenienti da  altre  regioni  nell'anno
accademico 2019/2020) e offerta di posti alloggio  (somma  dei  posti
alloggio disponibili presso l'organismo regionale e  provinciale  per
il  diritto  allo   studio,   residenze   universitarie   e   collegi
universitari non  statali  legalmente  riconosciuti  al  1°  novembre
2020). La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza  agli
indicatori di impatto sociale  definiti  nel  modello  informatizzato
(max 20 punti); 
    c) qualita', valutata in relazione al livello di funzionalita'  e
di comfort della tipologia  proposta,  della  rapidita',  nonche'  in
relazione al grado di sostenibilita' ambientale e innovazione tecnica
delle  soluzioni  adottate  quali,  ad  esempio,  le  soluzioni   che
consentono alla residenza di funzionare in sicurezza anche in caso di
pandemia. La valutazione verra' effettuata  anche  sulla  rispondenza
agli  indicatori  di  impatto   ambientale   definiti   nel   modello
informatizzato (max 20 punti); 
    d) compartecipazione finanziaria da parte di soggetti  terzi.  La
valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori
di impatto finanziario definiti nel modello  informatizzato  (max  10
punti); 
    e) cofinanziamento  da  parte  delle  regioni  o  delle  province
autonome. La valutazione verra' effettuata  anche  sulla  rispondenza
agli  indicatori  di  impatto  finanziario   definiti   nel   modello
informatizzato (max 15 punti); 
    f)    intervento    teso    alla    ristrutturazione    o    alla
rifunzionalizzazione di immobili anche attraverso l'abbattimento e la
ricostruzione, al fine di riqualificare e valorizzare  il  patrimonio
esistente,  con  particolare  riferimento  a  immobili  di  interesse
storico,  nonche'  intervento  in  contesto   di   rilevante   valore
paesaggistico e ambientale (max 15 punti); 
    g) esperienza del soggetto richiedente nel  settore  del  diritto
allo studio universitario e nella gestione di strutture  residenziali
universitarie (max 10 punti). 
  6. Gli interventi ammessi al cofinanziamento con  prescrizioni,  di
cui al comma 1 del presente articolo, riceveranno una  penalizzazione
fino a 10 punti.