Art. 7 Valutazione e individuazione degli interventi e dei programmi unitari cofinanziabili 1. La Commissione puo' ammettere al cofinanziamento degli interventi indicando determinate prescrizioni cui il soggetto beneficiario dovra' ottemperare trasmettendo, a pena di esclusione, la documentazione entro i termini perentori stabiliti dalla Commissione stessa. 2. I criteri di valutazione delle proposte progettuali, di cui ai seguenti comma 4 e 5 del presente articolo, fanno riferimento alla verifica di: a. efficacia del progetto, intesa come capacita' del progetto di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma; b. efficienza del progetto, intesa come il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse; c. utilita' del progetto, intesa come la convenienza per la «comunita'» di riferimento; d. della sostenibilita'/durabilita' del progetto, intesa come capacita' del progetto di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione. 3. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, formula la graduatoria sulla base dei titoli di valutazione stabiliti dai comma 4 e 5 del presente articolo e delle ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa. 4. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del presente decreto, la graduatoria e' effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione: a) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale, determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per 2, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2019/2020) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020). La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel modello informatizzato (max 20 punti); b) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome e compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 10 punti); c) offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020) (max 10 punti); d) qualita', valutata in relazione agli accorgimenti adottati e alle soluzioni tecniche documentate per dimostrare l'efficientamento e il miglioramento energetico dell'edificio con particolare riferimento alla classe energetica raggiunta (max 60 punti). 5. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a1), b), c) del presente decreto, la graduatoria e' effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione: a) grado di coerenza dell'intervento con gli atti di indirizzo ministeriale (max 10 punti); b) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale, determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per 2, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2019/2020) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2020). La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel modello informatizzato (max 20 punti); c) qualita', valutata in relazione al livello di funzionalita' e di comfort della tipologia proposta, della rapidita', nonche' in relazione al grado di sostenibilita' ambientale e innovazione tecnica delle soluzioni adottate quali, ad esempio, le soluzioni che consentono alla residenza di funzionare in sicurezza anche in caso di pandemia. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto ambientale definiti nel modello informatizzato (max 20 punti); d) compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto finanziario definiti nel modello informatizzato (max 10 punti); e) cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome. La valutazione verra' effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto finanziario definiti nel modello informatizzato (max 15 punti); f) intervento teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili anche attraverso l'abbattimento e la ricostruzione, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento a immobili di interesse storico, nonche' intervento in contesto di rilevante valore paesaggistico e ambientale (max 15 punti); g) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario e nella gestione di strutture residenziali universitarie (max 10 punti). 6. Gli interventi ammessi al cofinanziamento con prescrizioni, di cui al comma 1 del presente articolo, riceveranno una penalizzazione fino a 10 punti.