Art. 10 
 
                  Durata e cessazione dell'accordo 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art.  6,
commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di  quattro  anni  a  partire
dalla data del presente decreto. 
  2. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la
delega al Bureau  Veritas  SA  delle  attivita'  autorizzate  di  cui
all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta. 
  3. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il  Bureau  Veritas  SA,
almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione  in  vigore,
presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalita' previste
dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012  citata  in  premessa  relativa
alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.