Art. 6 
 
                      Monitoraggio e controlli 
 
  1. La Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle  autorita'  di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne
verifica, almeno ogni due anni, che le attivita' autorizzate  di  cui
all'art. 2, comma 1 siano svolte dal Bureau Veritas  SA  con  propria
soddisfazione, sulla  base  di  ispezioni  a  campione  del  naviglio
nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per  il  quale
l'organismo svolge le suddette attivita'. 
  2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari  della
Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle  autorita'  di  sistema
portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati
a svolgere le funzioni di auditor. 
  3. La frequenza delle verifiche e' determinata,  tra  l'altro,  dai
risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due
anni. 
  4. L'amministrazione si riserva la facolta' di  procedere  in  ogni
tempo  alle  verifiche  supplementari  infrabiennali   che   riterra'
opportune, dando al Bureau Veritas SA un preavviso scritto di  almeno
trenta  giorni,  anche  disponendo  ispezioni   particolareggiate   a
campione delle navi per le quali l'organismo e' autorizzato  svolgere
le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. 
  5. A conclusione della verifica il team di auditor della  Direzione
redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono  riportate
le  non  conformita',  le  osservazioni  ed   i   commenti   relativi
all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara'  comunicato  al
Bureau Veritas SA  che  fara'  conoscere  le  sue  osservazioni  alla
Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle  autorita'  di  sistema
portuale, il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne,  entro
sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle
azioni  preventive  e  correttive.  Tale   comunicazione   da   parte
dell'organismo sara' oggetto di valutazione da parte della  Direzione
generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive  e
preventive intraprese dall'organismo. 
  6. In ogni caso gli  ispettori  della  Direzione  generale  per  la
vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche  ispettive  sono
vincolati da obblighi di riservatezza. 
  7. Nel corso delle verifiche, il Bureau Veritas  SA  si  impegna  a
sottoporre  agli  ispettori  dell'amministrazione  incaricati   delle
verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme,  circolari
interne e linee guida e  ogni  altra  informazione  e  documentazione
idonea a dimostrare che le attivita' autorizzate di cui  all'art.  2,
comma  1,  sono  svolte  dall'organismo  stesso  conformemente   alla
normativa in vigore. 
  8. In caso di mancato  o  inadeguato  svolgimento  delle  attivita'
autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per  la
vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne puo' disporre, in relazione  alla  gravita'
delle non conformita'  riscontrate  nel  corso  delle  verifiche,  la
sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa. 
  9. Il Bureau Veritas SA e'  consapevole  dell'importanza  rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5,  al
fine di consentire alla Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita' di sistema portuale,  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne di verificare che l'attivita' autorizzata sia  svolta
con propria soddisfazione.