Art. 2 
 
                    Determinazione del contributo 
 
  1. Il contributo economico di cui all'art. 1 e' pari ad euro 25.000
per evento luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai  soggetti
individuati ai sensi dell'art. 3, fino ad esaurimento  delle  risorse
disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa. 
  2. Il contributo di cui  al  comma  precedente  non  concorre  alla
formazione del reddito, ai sensi dell'art.  6,  comma  2,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con l'equo
indennizzo di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, nonche', fino a  concorrenza,
con altre provvidenze  pubbliche  in  unica  soluzione,  conferite  o
conferibili, in ragione delle medesime circostanze.