Art. 2 Determinazione del contributo 1. Il contributo economico di cui all'art. 1 e' pari ad euro 25.000 per evento luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 3, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa. 2. Il contributo di cui al comma precedente non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con l'equo indennizzo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, nonche', fino a concorrenza, con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione, conferite o conferibili, in ragione delle medesime circostanze.