Art. 4 Procedimento di erogazione del contributo 1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del contributo di cui all'art. 2 e' avviato su segnalazione dell'ufficio, reparto o istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava servizio o su segnalazione degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1 provvede l'ufficio competente ad adottare il provvedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio nell'ambito: a) del dipartimento della pubblica sicurezza, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto della Polizia di Stato; b) della Guardia di finanza, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo della guardia di finanza; c) del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo di polizia penitenziaria; d) del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, contratta dal dipendente durante lo stato di emergenza in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, secondo quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato secondo il procedimento previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, in quanto compatibili.