Art. 4 
 
              Procedimento di erogazione del contributo 
 
  1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del  contributo  di
cui all'art. 2 e' avviato su  segnalazione  dell'ufficio,  reparto  o
istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava  servizio  o
su segnalazione degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
ovvero entro  sei  mesi  dalla  data  del  decesso,  se  verificatosi
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti  avviati  ai
sensi del comma  1  provvede  l'ufficio  competente  ad  adottare  il
provvedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermita'  da
causa di servizio nell'ambito: 
    a)  del  dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  nel  caso  di
procedimenti concernenti  il  personale  deceduto  della  Polizia  di
Stato; 
    b) della Guardia di finanza, nel caso di procedimenti concernenti
il personale deceduto del Corpo della guardia di finanza; 
    c) del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel  caso
di procedimenti  concernenti  il  personale  deceduto  del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    d) del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della  difesa  civile,  nel  caso  di  procedimenti  concernenti   il
personale deceduto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale
sia conseguita la morte per effetto, diretto  o  come  concausa,  del
contagio da COVID-19, contratta dal dipendente durante  lo  stato  di
emergenza in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, secondo
quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato  secondo  il  procedimento
previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 461/2001, in quanto compatibili.