Art. 5 
 
     Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio 
 
  1. Nel caso  in  cui  la  patologia  con  il  conseguente  decesso,
contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come
concausa, del contagio  da  COVID-19,  sia  gia'  stata  riconosciuta
dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 461/2001, il contributo economico di cui all'art.
2 e' liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4. 
  2. Per le patologie contratte durante lo stato di emergenza  e  per
effetto, diretto o come concausa,  del  contagio  da  COVID-19,  gia'
riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 461/2001, con decesso che si  verifica
in un momento successivo al predetto riconoscimento della  dipendenza
da causa di servizio, il contributo economico e' liquidato  d'ufficio
dagli uffici di cui al  comma  2  dell'art.  4,  previo  accertamento
sanitario  sulle  cause  del  decesso  da  parte   della   competente
Commissione medica interforze di prima istanza di  cui  all'art.  193
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da cui risulti  che  la
morte sia conseguita dalle predette patologie.