Art. 5 Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio 1. Nel caso in cui la patologia con il conseguente decesso, contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, sia gia' stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, il contributo economico di cui all'art. 2 e' liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4. 2. Per le patologie contratte durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, gia' riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, con decesso che si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il contributo economico e' liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4, previo accertamento sanitario sulle cause del decesso da parte della competente Commissione medica interforze di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da cui risulti che la morte sia conseguita dalle predette patologie.