IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  16-ter,   del   citato
decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  il  quale   prevede   che:
«L'accertamento  della  permanenza  per  quattordici  giorni  in  uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,
effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di
regia,  comporta  l'applicazione,  per  un   ulteriore   periodo   di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  Cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi definiti dal presente comma»; 
  Visto,  altresi',  l'art.   1,   comma   16-septies,   del   citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) «Zona gialla»: le  regioni
nei cui territori alternativamente: 1)  l'incidenza  settimanale  dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni  100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nella  lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari  o  superiore  a  150
casi ogni 100.000 abitanti e  si  verifica  una  delle  due  seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30  per  cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro  cinque  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'; c) «Zona arancione»: le  regioni  nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore
a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano  le  condizioni
indicate nelle lettere a), b) e d);»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 9-bis, comma 2-bis, ai sensi  del  quale:  «Nelle
zone  gialla,  arancione  e  rossa,  la  fruizione  dei  servizi,  lo
svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi  ai
sensi della normativa  vigente,  sono  consentiti  esclusivamente  ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19  di
cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e  ai  soggetti  di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto  della  disciplina  della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al  comma  1,  lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente  comma  ad  eccezione
delle mense e del catering  continuativo  su  base  contrattuale,  ai
quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del  citato  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31  marzo  2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2021, n. 309; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto-legge 4  febbraio  2022,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  certificazioni  verdi  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza  delle  attivita'  nell'ambito  del  sistema
educativo,  scolastico  e  formativo»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
gennaio 2022, recante «Individuazione  delle  esigenze  essenziali  e
primarie per il soddisfacimento  delle  quali  non  e'  richiesto  il
possesso di una  delle  Certificazioni  verdi  COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24  gennaio  2022,
n. 18; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  28  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto  e
nelle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 gennaio 2022, n. 23; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Abruzzo, Calabria, Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna,  Sicilia  e  Toscana»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 febbraio 2022, n. 30; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  8  febbraio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19   concernenti
l'utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie
sull'intero  territorio   nazionale»,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto il verbale dell'11  febbraio  2022  della  Cabina  di  regia,
unitamente al report n. 91, nel  quale  si  rileva  che:  «L'epidemia
conferma un trend in  decrescita  nell'incidenza  e  nel  numero  dei
soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilita'
stabilmente sotto la soglia  epidemica.  Si  osserva  sul  territorio
nazionale la assoluta dominanza della variante Omicron di SARS-CoV-2.
Nonostante questo, l'Italia  rimane  ancora  in  una  fase  epidemica
delicata, in quanto l'impegno dei servizi territoriali ed ospedalieri
e' ancora rilevante»; 
  Visto  il  documento  recante  «Indicatori  decisionali   come   da
decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato
verbale dell'11 febbraio  2022  della  Cabina  di  regia,  dal  quale
risulta, tra l'altro,  che  le  Regioni  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Veneto e la Provincia autonoma di Trento, presentano dati compatibili
con la «zona gialla» e che, pertanto, non ricorrono le condizioni  di
cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33; 
  Visti i verbali del 28 gennaio 2022, del 4 febbraio 2022 e  dell'11
febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente ai report nn. 89,  90
e 91, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori  decisionali
come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati a
ciascuno dei predetti verbali, dai quali  risulta,  tra  l'altro,  la
permanenza della  Regione  Sicilia  per  quattordici  giorni  in  uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure  restrittive
di cui alla «zona arancione»  e  che,  pertanto,  per  tale  regione,
ricorrono  le  condizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  16-ter,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 per l'applicazione  delle  misure
previste per la «zona gialla»; 
  Considerato, altresi', che, come si evince  dai  documenti  recanti
«Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021,  n.
65, art. 13», allegati ai  citati  verbali  del  4  febbraio  2022  e
dell'11 febbraio 2022 della  Cabina  di  regia,  in  mancanza  di  un
accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno  scenario
inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le  misure   restrittive,
effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, come verificato dalla Cabina di regia, continuano
ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma  restando  la
possibilita' di una nuova classificazione,  le  misure  di  cui  alla
«zona gialla» alla Regione Campania  e  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano e le misure di cui alla «zona arancione» alla  Regione  Valle
d'Aosta; 
  Visto, altresi', che,  sulla  base  del  citato  documento  recante
«Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021,  n.
65, art. 13», allegato al verbale dell'11 febbraio 2022 della  Cabina
di regia,  si  evince  che,  per  la  Regione  Molise,  sussistono  i
presupposti di cui all'art. 1,  comma  16-septies,  lettera  b),  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la conseguente  applicazione
delle misure previste per la «zona gialla»; 
  Sentiti  i  Presidenti  delle  Regioni  Campania,  Lazio,  Liguria,
Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto  e  nelle
  Province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della
salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare
e contenere  il  diffondersi  del  virus  SARS-Cov-2,  nelle  Regioni
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome
di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per  un  periodo  di
quindici giorni, le misure di  cui  alla  c.d.  «zona  gialla»,  come
definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art.  9-bis
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la  possibilita'
di una nuova classificazione.