Art. 3 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                        nella Regione Sicilia 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della
salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare
e contenere  il  diffondersi  del  virus  SARS-Cov-2,  nella  Regione
Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del
Ministro della salute 4  febbraio  2022,  citata  in  premessa  e  si
applicano, per un periodo di quattordici giorni,  le  misure  di  cui
alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e  nei
termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.