Art. 3 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia 1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022, citata in premessa e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.