Art. 4 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                     nella Regione Valle d'Aosta 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della
salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione  Valle
d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici  giorni,
le misure di cui alla c.d.  «zona  arancione»,  come  definita  dalla
normativa  vigente  e  nei  termini  di  cui   all'art.   9-bis   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la  possibilita'  di
una nuova classificazione.