IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive nn. 2005/60/CE e 2006/70/CE) e  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  2015/847  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  riguardante  i  dati  informativi   che   accompagnano   i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»
e, in particolare, l'art. 8,  comma  1,  che  estende  le  previsioni
dell'art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141  e
successive  modificazioni,  ai   prestatori   di   servizi   relativi
all'utilizzo di valuta virtuale; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  ottobre  2019,  n.  125  recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,  n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che  modifica  la  direttiva
(UE)  2015/849  relativa  alla  prevenzione  dell'uso   del   sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del  terrorismo  e
che  modifica  le  direttive  2009/138/CE   e   2013/36/UE»   e,   in
particolare, l'art. 5, comma 2, lettere  a)  e  b),  che  estende  ai
prestatori di servizi di portafoglio digitale le previsioni dell'art.
17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, ai sensi dei quali la
disciplina relativa ai cambiavalute di cui al  medesimo  articolo  si
applica anche ai  prestatori  di  servizi  relativi  all'utilizzo  di
valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita' e la tempistica con cui i  medesimi  operatori
sono tenuti a  comunicare  la  propria  operativita'  sul  territorio
nazionale, nonche' le forme di cooperazione con le forze di  polizia,
idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale  da  parte  dei
prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione; 
  Visto l'art. 17-bis, comma 3  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 141 e successive modificazioni, circa i dati da  trasmettere
all'OAM e ai relativi tempi di conservazione e comma 4 che demanda ad
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la  definizione
delle specifiche tecniche del sistema  informatico  di  conservazione
dei dati e la periodicita' dell'invio. 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3,  comma  5,  lettere  i)  e
i-bis); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 27 aprile  2016  («Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»); 
  Considerate le definizioni di virtual  asset  e  di  prestatori  di
servizi relativi  a  virtual  asset  che  il  Financial  action  task
force/Gruppo d'azione finanziaria (FATF/GAFI) ha adottato  a  ottobre
2018; 
  Considerato l'impegno dei paesi G20 ad attuare  anche  nel  settore
dei virtual assset gli standard del FATF-GAFI; 
  Sentito l'Organismo previsto  dall'art.  128-undecies  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 28 ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto: 
    a) decreto antiriciclaggio:  indica  il  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni; 
    b) OAM: indica l'organismo per la gestione  degli  elenchi  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,  ai  sensi
dell'art.  128-undecies  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
  2. Nel presente decreto si intendono: 
    a) documento di  identificazione:  un  documento  d'identita'  in
corso di validita' o altro documento di  riconoscimento  equipollente
ai sensi della normativa vigente; 
    b)  prestatori  di  servizi  relativi  all'utilizzo   di   valuta
virtuale: ogni persona fisica o soggetto diverso  da  persona  fisica
che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line,  servizi
funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione  di  valuta
virtuale e alla loro conversione da ovvero  in  valute  aventi  corso
legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese  quelle
convertibili in altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione,
offerta,  trasferimento  e  compensazione  e  ogni   altro   servizio
funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o  all'intermediazione
nello scambio delle medesime valute; 
    c) prestatori di servizi di portafoglio  digitale:  ogni  persona
fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi,  a
titolo professionale,  anche  on-line,  servizi  di  salvaguardia  di
chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti,  al  fine
di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali; 
    d)  registro:  il  registro   pubblico   informatizzato,   tenuto
dall'OAM, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni; 
    e) sezione speciale del registro: la sezione del registro, di cui
all'art. 17-bis, comma 8-bis del decreto legislativo 13 agosto  2010,
n. 141; 
    f) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di  valore,  non
emessa  ne'  garantita  da  una  banca  centrale  o  da  un'autorita'
pubblica, non necessariamente collegata a  una  valuta  avente  corso
legale, utilizzata come mezzo di scambio per  l'acquisto  di  beni  e
servizi o per finalita' di investimento e  trasferita,  archiviata  e
negoziata elettronicamente.