IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive nn. 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che estende le previsioni dell'art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale; Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettere a) e b), che estende ai prestatori di servizi di portafoglio digitale le previsioni dell'art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni; Visto l'art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, ai sensi dei quali la disciplina relativa ai cambiavalute di cui al medesimo articolo si applica anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' e la tempistica con cui i medesimi operatori sono tenuti a comunicare la propria operativita' sul territorio nazionale, nonche' le forme di cooperazione con le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione; Visto l'art. 17-bis, comma 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, circa i dati da trasmettere all'OAM e ai relativi tempi di conservazione e comma 4 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle specifiche tecniche del sistema informatico di conservazione dei dati e la periodicita' dell'invio. Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 5, lettere i) e i-bis); Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 («Codice in materia di protezione dei dati personali»); Considerate le definizioni di virtual asset e di prestatori di servizi relativi a virtual asset che il Financial action task force/Gruppo d'azione finanziaria (FATF/GAFI) ha adottato a ottobre 2018; Considerato l'impegno dei paesi G20 ad attuare anche nel settore dei virtual assset gli standard del FATF-GAFI; Sentito l'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 28 ottobre 2021; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto: a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni; b) OAM: indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2. Nel presente decreto si intendono: a) documento di identificazione: un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente; b) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute; c) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali; d) registro: il registro pubblico informatizzato, tenuto dall'OAM, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni; e) sezione speciale del registro: la sezione del registro, di cui all'art. 17-bis, comma 8-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; f) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa ne' garantita da una banca centrale o da un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalita' di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.