Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai fini dell'efficiente
popolamento della sezione speciale del registro, le modalita' e la
tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale
sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 17-bis,
comma 8-ter.