Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce,  ai   fini   dell'efficiente
popolamento della sezione speciale del registro, le  modalita'  e  la
tempistica con cui i prestatori di servizi relativi  all'utilizzo  di
valuta virtuale e i prestatori di  servizi  di  portafoglio  digitale
sono tenuti ad effettuare la comunicazione di  cui  all'art.  17-bis,
comma 8-ter.