Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale del registro, le modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 8-ter.