Art. 3 
 
Comunicazione dei prestatori  di  servizi  relativi  all'utilizzo  di
  valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale. 
  1. L'esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi
relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio
digitale di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e' riservato  ai
soggetti che siano iscritti  nella  sezione  speciale  del  registro.
L'iscrizione nella sezione speciale del registro  e'  subordinata  al
possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis, comma 2,  del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 
  2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del  registro,  a
far data dall'avvio della stessa ai sensi dell'art.  4,  comma  1,  i
prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta  virtuale  e  i
prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono  svolgere
la propria attivita', anche on-line, sul territorio della Repubblica,
in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  17-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo del 13 agosto 2010,  n.  141,  sono  tenuti  alla
comunicazione  di  cui  all'art.  17-bis,  comma  8-ter  del  decreto
legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L'obbligo di cui al  medesimo
articolo si considera assolto mediante comunicazione all'OAM, ai fini
dell'efficiente popolamento della sezione speciale del  registro.  La
comunicazione   all'OAM   costituisce   condizione   essenziale   per
l'esercizio legale dell'attivita' sul territorio della Repubblica  da
parte dei prestatori  di  servizi  relativi  all'utilizzo  di  valuta
virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale. 
  3. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale
e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data  di
avvio della sezione speciale del registro di cui all'art. 4, comma 1,
gia'  svolgono  l'attivita',  anche  on-line,  sul  territorio  della
Repubblica e che sono in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.
17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n.  141,
effettuano la comunicazione di cui al comma 2 entro  sessanta  giorni
dalla predetta data. In caso di mancato rispetto del predetto termine
l'obbligo di comunicazione si considera  non  assolto  e  l'eventuale
esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei  predetti   prestatori   e'
considerato abusivo. 
  4.  La  comunicazione  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'   effettuata
telematicamente all'OAM utilizzando il  servizio  presente  nell'area
privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata e'
consentito  previa  registrazione  al  medesimo  portale  secondo  le
modalita' tecniche stabilite  dall'OAM  con  propri  atti  attuativi,
sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.   La
comunicazione contiene: 
    a) per le persone fisiche: 
      1) il cognome e il nome; 
      2) il luogo e la data di nascita; 
      3) la cittadinanza; 
      4) il codice fiscale, ove assegnato; 
      5) gli estremi del documento di identificazione; 
      6) la residenza anagrafica nonche'  il  domicilio,  se  diverso
dalla residenza; 
      7)  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  per  le
comunicazioni tra il prestatore e l'OAM; 
      8)  l'indicazione  della  tipologia  di  attivita'  svolta   in
qualita' di prestatore di servizi  relativi  all'utilizzo  di  valuta
virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 
      9) l'indicazione  della  tipologia  di  servizio  prestato  tra
quelli  elencati  nell'allegato  2  del  presente  decreto,  che   ne
costituisce parte integrante; 
      10) le modalita' di svolgimento del servizio, con l'indicazione
del numero e dell'indirizzo dei punti  fisici  di  operativita',  ivi
compresi   gli   eventuali   sportelli    automatici    (ATM),    e/o
dell'operativita'  on-line  con  l'indicazione   dell'indirizzo   web
tramite il quale il servizio e' svolto; 
    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 
      1) la denominazione sociale; 
      2) la natura giuridica del soggetto; 
      3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 
      4) la sede legale e, se diversa  dalla  sede  legale,  la  sede
amministrativa; 
      5) per i  soggetti  con  sede  legale  in  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea,  la  sede  della  stabile  organizzazione   nel
territorio della Repubblica; 
      6) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale,  ove  assegnato,  e  gli  estremi  del  documento  di
identificazione del legale rappresentante; 
      7)  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  per  le
comunicazioni tra il prestatore e l'OAM; 
      8)  l'indicazione  della  tipologia  di  attivita'  svolta   in
qualita' di prestatore di servizi  relativi  all'utilizzo  di  valuta
virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 
      9) l'indicazione  della  tipologia  di  servizio  prestato  tra
quelli  elencati  nell'allegato  2  del  presente  decreto,  che   ne
costituisce parte integrante; 
      10) le modalita' di svolgimento del servizio, con l'indicazione
del numero e dell'indirizzo dei punti  fisici  di  operativita',  ivi
compresi   gli   eventuali   sportelli    automatici    (ATM),    e/o
dell'operativita'  on-line  con  l'indicazione   dell'indirizzo   web
tramite il quale il servizio e' svolto. 
  5.  Alla  comunicazione  e'  allegata  copia   del   documento   di
identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di  soggetto
diverso da persona fisica, del legale rappresentante  nonche'  visura
camerale aggiornata. Eventuali  variazioni  dei  dati  dichiarati  ai
sensi del  comma  4  sono  comunicate  entro  quindici  giorni  dalla
variazione dei medesimi dati e con le medesime modalita'  telematiche
di cui al presente articolo. 
  6.  L'OAM,  verificata   la   regolarita'   e   completezza   della
comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici  giorni
dalla ricezione della comunicazione, dispone ovvero nega l'iscrizione
nella sezione speciale del registro. 
  7. Il termine di cui al comma 6 puo' essere sospeso una sola volta,
per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l'OAM ritenga la
comunicazione  incompleta  ovvero  ritenga  necessario  integrare  la
documentazione  prevista  a  corredo  della  comunicazione.  In  tale
ipotesi, l'OAM provvede a darne tempestiva  comunicazione  per  posta
elettronica certificata all'interessato affinche'  fornisca,  con  la
medesima  modalita'   di   trasmissione   della   comunicazione,   le
integrazioni  richieste  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   del
predetto avviso, e nel caso di cui al comma 3 sospende per  una  sola
volta i termini di presentazione della  comunicazione  ivi  previsti.
Decorso tale termine senza che  l'interessato  abbia  provveduto,  la
comunicazione  si  considera  come  non  pervenuta,  e   l'OAM   nega
l'iscrizione nella sezione speciale del registro, dandone  tempestiva
e motivata comunicazione all'interessato. La mancata  iscrizione  non
pregiudica  il  diritto  dell'interessato  ad  effettuare  una  nuova
successiva  comunicazione  ai  fini  dell'iscrizione  nella   sezione
speciale del registro. 
  8. L'OAM trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze  una
relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi  al  numero
di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta  virtuale  e
di  servizi  di  portafoglio  digitale  che   hanno   effettuato   la
comunicazione ai fini  dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del
registro,  ivi  compresi  quelli  relativi   ai   soggetti   la   cui
comunicazione non sia stata integrata con le modalita' e nei  termini
di cui al comma 7, alla tipologia  di  servizi  svolti  dai  predetti
prestatori  e  alle  ipotesi   riscontrate   di   esercizio   abusivo
dell'attivita', nonche' i dati  aggregati  relativi  alle  operazioni
effettuate trasmessi  all'OAM  ai  sensi  dell'art.  5  del  presente
decreto.