Art. 3
Comunicazione dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale.
1. L'esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi
relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio
digitale di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e' riservato ai
soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro.
L'iscrizione nella sezione speciale del registro e' subordinata al
possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis, comma 2, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro, a
far data dall'avvio della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1, i
prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i
prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere
la propria attivita', anche on-line, sul territorio della Repubblica,
in possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis, comma 2, del
decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono tenuti alla
comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 8-ter del decreto
legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L'obbligo di cui al medesimo
articolo si considera assolto mediante comunicazione all'OAM, ai fini
dell'efficiente popolamento della sezione speciale del registro. La
comunicazione all'OAM costituisce condizione essenziale per
l'esercizio legale dell'attivita' sul territorio della Repubblica da
parte dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.
3. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale
e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di
avvio della sezione speciale del registro di cui all'art. 4, comma 1,
gia' svolgono l'attivita', anche on-line, sul territorio della
Repubblica e che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.
17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141,
effettuano la comunicazione di cui al comma 2 entro sessanta giorni
dalla predetta data. In caso di mancato rispetto del predetto termine
l'obbligo di comunicazione si considera non assolto e l'eventuale
esercizio dell'attivita' da parte dei predetti prestatori e'
considerato abusivo.
4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 e' effettuata
telematicamente all'OAM utilizzando il servizio presente nell'area
privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata e'
consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le
modalita' tecniche stabilite dall'OAM con propri atti attuativi,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La
comunicazione contiene:
a) per le persone fisiche:
1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la cittadinanza;
4) il codice fiscale, ove assegnato;
5) gli estremi del documento di identificazione;
6) la residenza anagrafica nonche' il domicilio, se diverso
dalla residenza;
7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni tra il prestatore e l'OAM;
8) l'indicazione della tipologia di attivita' svolta in
qualita' di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
9) l'indicazione della tipologia di servizio prestato tra
quelli elencati nell'allegato 2 del presente decreto, che ne
costituisce parte integrante;
10) le modalita' di svolgimento del servizio, con l'indicazione
del numero e dell'indirizzo dei punti fisici di operativita', ivi
compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o
dell'operativita' on-line con l'indicazione dell'indirizzo web
tramite il quale il servizio e' svolto;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) la denominazione sociale;
2) la natura giuridica del soggetto;
3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede
amministrativa;
5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro
dell'Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel
territorio della Repubblica;
6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di
identificazione del legale rappresentante;
7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni tra il prestatore e l'OAM;
8) l'indicazione della tipologia di attivita' svolta in
qualita' di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
9) l'indicazione della tipologia di servizio prestato tra
quelli elencati nell'allegato 2 del presente decreto, che ne
costituisce parte integrante;
10) le modalita' di svolgimento del servizio, con l'indicazione
del numero e dell'indirizzo dei punti fisici di operativita', ivi
compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o
dell'operativita' on-line con l'indicazione dell'indirizzo web
tramite il quale il servizio e' svolto.
5. Alla comunicazione e' allegata copia del documento di
identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto
diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonche' visura
camerale aggiornata. Eventuali variazioni dei dati dichiarati ai
sensi del comma 4 sono comunicate entro quindici giorni dalla
variazione dei medesimi dati e con le medesime modalita' telematiche
di cui al presente articolo.
6. L'OAM, verificata la regolarita' e completezza della
comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione, dispone ovvero nega l'iscrizione
nella sezione speciale del registro.
7. Il termine di cui al comma 6 puo' essere sospeso una sola volta,
per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l'OAM ritenga la
comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la
documentazione prevista a corredo della comunicazione. In tale
ipotesi, l'OAM provvede a darne tempestiva comunicazione per posta
elettronica certificata all'interessato affinche' fornisca, con la
medesima modalita' di trasmissione della comunicazione, le
integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del
predetto avviso, e nel caso di cui al comma 3 sospende per una sola
volta i termini di presentazione della comunicazione ivi previsti.
Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, la
comunicazione si considera come non pervenuta, e l'OAM nega
l'iscrizione nella sezione speciale del registro, dandone tempestiva
e motivata comunicazione all'interessato. La mancata iscrizione non
pregiudica il diritto dell'interessato ad effettuare una nuova
successiva comunicazione ai fini dell'iscrizione nella sezione
speciale del registro.
8. L'OAM trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una
relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero
di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e
di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la
comunicazione ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del
registro, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui
comunicazione non sia stata integrata con le modalita' e nei termini
di cui al comma 7, alla tipologia di servizi svolti dai predetti
prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo
dell'attivita', nonche' i dati aggregati relativi alle operazioni
effettuate trasmessi all'OAM ai sensi dell'art. 5 del presente
decreto.