Art. 4 
 
                    Sezione speciale del registro 
 
  1. L'OAM avvia la gestione  della  sezione  speciale  del  registro
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto.  I
prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta  virtuale  e  i
prestatori di servizi di  portafoglio  digitale  gia'  operativi  sul
territorio della Repubblica  e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 17-bis, comma 2 del decreto legislativo del 13 agosto  2010,
n. 141 che effettuano la comunicazione di cui all'art.  3,  comma  3,
entro i termini  ivi  indicati,  possono  continuare  a  svolgere  la
propria attivita' fino alla scadenza dei termini di cui  all'art.  3,
commi 6 e 7. 
  2. L'OAM cura la chiarezza, la completezza  e  l'accessibilita'  al
pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro. 
  3. Nella sezione speciale del registro  sono  annotati  i  seguenti
dati trasmessi con la comunicazione di cui  all'art.  3,  nonche'  le
successive variazioni: 
    a) il cognome e  il  nome  del  prestatore  di  servizi  relativi
all'utilizzo di valuta  virtuale  o  del  prestatore  di  servizi  di
portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e
la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel  territorio
della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; 
    b) il codice fiscale ovvero la partita IVA, ove assegnato; 
    c) l'indicazione della tipologia di servizio prestato tra  quelli
elencati nell'allegato 2 del presente decreto; 
    d) l'indirizzo dei punti fisici di operativita', ivi compresi gli
eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo web tramite  il
quale il servizio e' svolto. 
  4. L'OAM collabora con i soggetti di  cui  all'art.  21,  comma  2,
lettera a) del decreto antiriciclaggio e con la  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo per agevolare l'esercizio  dei  rispettivi
compiti istituzionali, fornendo, su richiesta,  ogni  informazione  e
documentazione  detenuta  in  forza  della  gestione  della   sezione
speciale del registro, ivi compresi i dati trasmessi all'OAM ai sensi
dell'art. 5 del presente decreto. 
  5. L'OAM dispone dei poteri di sospensione  e  cancellazione  dalla
sezione speciale del registro di  cui  all'art.  17-bis  del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 
  6. Con riferimento alla determinazione del contributo a fronte  dei
costi per la tenuta della sezione speciale del registro, si applicano
le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
n. 99 del 30 aprile 2015. Si applicano  altresi'  gli  atti  adottati
dall'OAM contenenti le specifiche tecniche  ai  fini  dell'iscrizione
nella sezione speciale del registro.