Art. 5
Contenuto, modalita' e periodicita' di trasmissione
delle informazioni relative alle operazioni effettuate
1. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale
e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all'OAM
per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul
territorio della Repubblica italiana. In particolare:
a) i dati identificativi del cliente, come riportati
nell'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte
integrante;
b) i dati sintetici relativi all'operativita' complessiva di
ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute
virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo
cliente, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 avviene con cadenza
trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al
trimestre di riferimento, secondo le modalita' tecniche stabilite
dall'OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
3. L'OAM conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni,
assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di
sicurezza e di recupero dei dati.