Art. 5 
 
         Contenuto, modalita' e periodicita' di trasmissione 
       delle informazioni relative alle operazioni effettuate 
 
  1. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale
e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all'OAM
per via telematica i dati relativi  alle  operazioni  effettuate  sul
territorio della Repubblica italiana. In particolare: 
    a)  i   dati   identificativi   del   cliente,   come   riportati
nell'allegato 1  del  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante; 
    b) i dati  sintetici  relativi  all'operativita'  complessiva  di
ciascun  prestatore  di  servizi  relativi  all'utilizzo  di   valute
virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per  singolo
cliente, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto. 
  2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 avviene  con  cadenza
trimestrale,  entro  il  giorno  quindici  del  mese  successivo   al
trimestre di riferimento, secondo  le  modalita'  tecniche  stabilite
dall'OAM con  propri  atti  attuativi,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  3. L'OAM conserva i dati trasmessi per un periodo  di  dieci  anni,
assicurando la predisposizione di idonei sistemi di  salvataggio,  di
sicurezza e di recupero dei dati.