Art. 6 
 
                            Cooperazione 
 
  1. Per le finalita' di cooperazione di cui all'art.  17-bis,  comma
8-ter, del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141,  il  Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze  di
polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1° aprile  1981,
n.  121,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  nell'ambito   dei
rispettivi comparti di specialita' di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono richiedere all'OAM i dati
e  le  informazioni  inerenti  ai  prestatori  di  servizi   relativi
all'utilizzo di  valuta  virtuale  e  ai  prestatori  di  servizi  di
portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui
comunicazione non sia stata integrata con le modalita' e nei  termini
di cui all'art. 3, comma 7, nonche' i dati relativi  alle  operazioni
effettuate, trasmessi all'OAM ai sensi dell'art. 5.  L'OAM  trasmette
tempestivamente i dati richiesti ai sensi del presente comma. 
  2. Qualora il  Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  ovvero  il
reparto della Guardia di finanza da esso interessato o  le  forze  di
polizia di cui al comma 1 rilevino l'esercizio abusivo sul territorio
della Repubblica italiana di servizi relativi all'utilizzo di  valuta
virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, gli stessi accertano
e contestano la violazione con le modalita' e nei termini di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.