Art. 6
Cooperazione
1. Per le finalita' di cooperazione di cui all'art. 17-bis, comma
8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di
polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei
rispettivi comparti di specialita' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono richiedere all'OAM i dati
e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di
portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui
comunicazione non sia stata integrata con le modalita' e nei termini
di cui all'art. 3, comma 7, nonche' i dati relativi alle operazioni
effettuate, trasmessi all'OAM ai sensi dell'art. 5. L'OAM trasmette
tempestivamente i dati richiesti ai sensi del presente comma.
2. Qualora il Nucleo speciale di polizia valutaria ovvero il
reparto della Guardia di finanza da esso interessato o le forze di
polizia di cui al comma 1 rilevino l'esercizio abusivo sul territorio
della Repubblica italiana di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, gli stessi accertano
e contestano la violazione con le modalita' e nei termini di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.