Art. 7 
 
                        Trattamento dei dati 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, titolare del
trattamento dei dati personali e' l'OAM,  competente  a  ricevere  le
comunicazioni di cui all'art. 3 e i dati di cui all'art. 5. 
  2. L'OAM adotta entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto e, in ogni caso, prima  del  trattamento  dei  dati,
sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  gli  atti
attuativi di cui all'art. 3, comma 4 e all'art. 5, comma 2, idonei  a
definire misure tecniche e organizzative adeguate  per  garantire  un
livello di sicurezza adeguato  al  rischio,  a  protezione  dei  dati
personali contenuti nel registro, ivi compresi  i  tempi  massimi  di
conservazione dei dati personali trattati, ai sensi dell'art. 32  del
regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia  di
protezione dei dati personali.