Art. 7
Trattamento dei dati
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, titolare del
trattamento dei dati personali e' l'OAM, competente a ricevere le
comunicazioni di cui all'art. 3 e i dati di cui all'art. 5.
2. L'OAM adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, gli atti
attuativi di cui all'art. 3, comma 4 e all'art. 5, comma 2, idonei a
definire misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, a protezione dei dati
personali contenuti nel registro, ivi compresi i tempi massimi di
conservazione dei dati personali trattati, ai sensi dell'art. 32 del
regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali.