Art. 2 Composizione 1. L'Osservatorio e' composto da: otto rappresentanti delle regioni individuati da parte della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della difesa; un rappresentante del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); un rappresentante FNOMCeO - Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; un rappresentante FNOVI - Federazione nazionale ordini veterinari italiani; un rappresentante FOFI - Federazione ordini farmacisti italiani; un rappresentante CNOP - Consiglio nazionale ordine psicologi; un rappresentante FNOPO - Federazione nazionale ordini professioni ostetriche; un rappresentante FNTSRM - PSTRP Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; un rappresentante FNOPI - Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche; un rappresentante ONB - Ordine nazionale dei biologi; un rappresentante FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici; un rappresentante CNOAS - Consiglio nazionale ordine assistenti sociali; un rappresentante ANAAO ASSOMED - Associazione medici dirigenti; un rappresentante CIMO - Coordinamento italiano medici ospedalieri; un rappresentante FASSID - Federazione patologi clinici, radiologi, medici del territorio, farmacisti, psicologi ed altri dirigenti; un rappresentante AAROI EMAC - Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica; un rappresentante FP CGIL - Funzione pubblica; un rappresentante FVM - Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari; un rappresentante FESMED - Federazione sindacale medici dirigenti; un rappresentante Federazione CISL Medici; un rappresentante ANPO-ASCOTI-FIALS Medici Associazione primari ospedalieri; un rappresentante UIL FPL; un rappresentante COSMED - Confederazione sindacale medici e dirigenti; un rappresentante CIDA - Confederazione italiana dirigenti e alte professionalita'; un rappresentante CODIRP - Confederazione della dirigenza pubblica; un rappresentante CONFSAL - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori; un rappresentante CISL FP - Funzione pubblica; un rappresentante FIALS - Federazione italiana autonomie locali e sanita'; un rappresentante NURSIND - Sindacato delle professioni infermieristiche; un rappresentante FSI - Federazione sindacati indipendenti; un rappresentante NURSING UP - Sindacato infermieri italiani; un rappresentante CGS - Confederazione generale sindacale; un rappresentante USAE - Unione sindacati autonomi europei; un rappresentante CSE - Confederazione indipendente sindacati europei; un rappresentante FIMMG - Federazione italiana medici di medicina generale; un rappresentante SNAMI - Sindacato nazionale autonomo medici italiani; un rappresentante SM - Sindacato dei medici italiani; un rappresentante CISL medici; un rappresentante FIMP - Federazione italiana medici pediatri; un rappresentante SIMPEF - Sindacato medici pediatri di famiglia; un rappresentante Federazione CIPE-SISPE-SINSPE - Confederazione italiana pediatri - Sindacato italiano specialisti pediatri - Sindacato italiano nazionale specialisti pediatri; un rappresentante SUMAI ASSOPROF - Sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana e professionalita' dell'area sanitaria; un rappresentante FESPA - Federazione specialisti ambulatoriali; un rappresentante FIASO - Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere; un rappresentante FEDERSANITA' - Confederazione Federsanita' ANCI regionali. 2. Per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero della salute, l'Osservatorio e' composto da: un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria; un rappresentante della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; un rappresentante della Direzione generale della programmazione sanitaria; un rappresentante della Direzione generale della digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della statistica. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.