Art. 3 
 
                       Compiti e funzionamento 
 
  1. L'Osservatorio ha il compito di: 
    a) monitorare gli episodi di violenza  commessi  ai  danni  degli
esercenti le professioni sanitarie e  socio-sanitarie  nell'esercizio
delle loro funzioni; 
    b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti
commessi  con  violenza  o  minaccia  ai  danni  degli  esercenti  le
professioni sanitarie e  socio-sanitarie  nell'esercizio  delle  loro
funzioni; 
    c) promuovere studi e analisi per la formulazione di  proposte  e
misure idonee a ridurre i fattori  di  rischio  negli  ambienti  piu'
esposti; 
    d)  monitorare  l'attuazione  delle  misure  di   prevenzione   e
protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi  di  lavoro
ai sensi  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  anche
promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza; 
    e) promuovere la diffusione delle  buone  prassi  in  materia  di
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie,
anche nella forma del lavoro in equipe; 
    f) promuovere lo  svolgimento  di  corsi  di  formazione  per  il
personale medico e sanitario, finalizzati  alla  prevenzione  e  alla
gestione delle  situazioni  di  conflitto  nonche'  a  migliorare  la
qualita' della comunicazione con gli utenti. 
  2. L'Osservatorio produce i dati utili alla relazione  annuale  che
il  Ministro  della  salute  trasmette  alle  Camere,  sull'attivita'
svolta. 
  3.   L'Osservatorio,   all'atto   dell'insediamento,   adotta    un
regolamento  con  il   quale   disciplina   l'organizzazione   e   il
funzionamento delle attivita'.