Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Sono a carico dell'Arma dei carabinieri le spese relative al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso il compenso per il lavoro straordinario, nonche' gli oneri previdenziali relativi al personale in organico del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. 2. Sono a carico del Ministero della transizione ecologica le spese relative al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso il compenso per il lavoro straordinario, nonche' gli oneri previdenziali relativi al personale in soprannumero del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, ai sensi dell'art. 828, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare. 3. Restano confermate le precedenti disposizioni in materia di spesa e, in particolare, quelle che demandano al Ministero della transizione ecologica l'assunzione degli oneri relativi alle indennita' eventuali, all'accasermamento, al casermaggio, al vestiario, alla motorizzazione, nonche' all'approntamento di particolari strumenti necessari a soddisfare le esigenze tecniche ed operative del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. Tali costi dovranno comunque essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati annualmente al dicastero. 4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.