Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Sono a carico dell'Arma dei carabinieri  le  spese  relative  al
trattamento economico fisso ed accessorio, compreso il  compenso  per
il lavoro straordinario, nonche' gli oneri previdenziali relativi  al
personale  in  organico  del  Comando  carabinieri  per   la   tutela
ambientale e la transizione ecologica. 
  2. Sono a carico del Ministero della transizione ecologica le spese
relative al trattamento economico fisso ed  accessorio,  compreso  il
compenso per il lavoro straordinario, nonche' gli oneri previdenziali
relativi al personale in soprannumero del Comando carabinieri per  la
tutela ambientale e la transizione ecologica, ai sensi dell'art. 828,
comma 2, del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  Codice
dell'ordinamento militare. 
  3. Restano confermate le  precedenti  disposizioni  in  materia  di
spesa e, in particolare, quelle  che  demandano  al  Ministero  della
transizione  ecologica  l'assunzione  degli   oneri   relativi   alle
indennita'  eventuali,   all'accasermamento,   al   casermaggio,   al
vestiario,  alla   motorizzazione,   nonche'   all'approntamento   di
particolari strumenti necessari a soddisfare le esigenze tecniche  ed
operative del Comando carabinieri  per  la  tutela  ambientale  e  la
transizione ecologica. Tali costi dovranno comunque essere  contenuti
nei limiti degli stanziamenti di bilancio  assegnati  annualmente  al
dicastero. 
  4. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.