IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 1-ter che prevede, al fine di mitigare  la  crisi
economica  derivante  dall'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,
l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti  nei
settori del  wedding,  dell'intrattenimento,  dell'organizzazione  di
feste e cerimonie e del  settore  dell'Hotellerie-Restaurant-Catering
(HO.RE.CA.), nel limite di spesa complessivo di 60  milioni  di  euro
per l'anno 2021, destinando un importo pari a 10 milioni di euro  del
predetto   stanziamento   alle   imprese   operanti    nel    settore
dell'HO.RE.CA. e un importo pari a 10 milioni di  euro  alle  imprese
operanti nel settore, diverso  dal  wedding,  dell'intrattenimento  e
dell'organizzazione di feste e cerimonie; 
  Visto, altresi', il comma 2 dello stesso art. 1-ter, che demanda  a
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione,   la
definizione dei  criteri,  delle  modalita'  e  delle  condizioni  di
applicazione del medesimo articolo, anche al fine  di  assicurare  il
rispetto del citato limite di spesa e tenendo conto, altresi',  della
differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il  fatturato  annuale
del 2019; 
  Visto il comma 4 del piu' volte citato art. 1-ter del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, che prevede che l'efficacia delle disposizioni
di cui al predetto  articolo  e'  subordinata  all'autorizzazione  da
parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo  3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176   e,   in
particolare, l'art. 10-bis,  che  dispone  che  «I  contributi  e  le
indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale  a  seguito
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  diversi  da   quelli
esistenti prima della  medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione,  nonche'
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L  352  del  24  dicembre  2013,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata « Incentivi.gov.it »; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR),  approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dal comma 2 dell'art. 1-ter,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73,  adottando  il  presente  decreto,  fermo  restando  che
l'efficacia  dell'intervento  resta  subordinata   all'autorizzazione
della Commissione europea  rilasciata  in  esito  alla  procedura  di
notifica ai sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge 25 maggio 2021»:  il  decreto-legge  25  maggio
2021, n.  73,  recante  «Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106; 
    b) «Quadro temporaneo degli  aiuti  COVID-19»:  la  comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013,   e
successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    d) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e  successive
modifiche e integrazioni, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    e) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole
imprese, secondo la  classificazione  contenuta  nell'allegato  I  al
regolamento di esenzione; 
    f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
successive modifiche e integrazioni.