Art. 3 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente  decreto  sono
disponibili le risorse  finanziarie  stanziate  dall'art.  1-ter  del
decreto-legge 25 maggio 2021, pari  a  euro  60.000.000,00  (sessanta
milioni) per l'anno 2021. 
  2. A valere sulle risorse di cui al comma 1: 
    a) una  quota  pari  a  euro  40.000.000  (quaranta  milioni)  e'
destinata al settore del «wedding»; 
    b) una  quota  pari  a  euro  10.000.000,00  (dieci  milioni)  e'
destinata al settore, diverso dal «wedding»,  dell'intrattenimento  e
dell'organizzazione di feste e cerimonie; 
    c) una  quota  pari  a  euro  10.000.000,00  (dieci  milioni)  e'
destinata alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA. 
  3. Le risorse finanziarie di cui al  comma  1  sono  versate  sulla
contabilita' speciale n. 1778, rubricata  «Agenzia  delle  entrate  -
fondi di bilancio» e  sono  utilizzate  dalla  medesima  Agenzia  per
l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto.