Art. 3 Risorse finanziarie disponibili 1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) per l'anno 2021. 2. A valere sulle risorse di cui al comma 1: a) una quota pari a euro 40.000.000 (quaranta milioni) e' destinata al settore del «wedding»; b) una quota pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e' destinata al settore, diverso dal «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie; c) una quota pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e' destinata alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto.