Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni: a) nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30 (trenta) per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 30 (trenta) per cento, e' rapportata al periodo di attivita' del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3; b) hanno registrato, nel periodo d'imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021. 2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, devono inoltre: a) risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese; b) operare nei settori di cui al comma 1, svolgendo, quale attivita' prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle attivita' individuate nell'allegato 1 al presente decreto, secondo quanto di seguito indicato: b.1) «wedding»: attivita' riferita ai codici indicati nella Tabella A, a condizione che l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2019 dell'impresa richiedente sia generato, in misura almeno pari al 30 (trenta) per cento, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie; b.2) «intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie»: attivita' riferita ai codici indicati nella Tabella B; b.3) «HO.RE.CA.»: attivita' riferita ai codici indicati nella Tabella C; c) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale; d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; e) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purche' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.