Art. 5 Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 1. L'aiuto di cui al presente decreto assume la forma del contributo a fondo perduto ed e' riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 e sulla base delle modalita' di cui al comma 2, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. 2. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, per ciascuna delle assegnazioni di cui all'art. 3, comma 2, le risorse sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 secondo le seguenti modalita': a) il 70 (settanta) per cento di ciascuna assegnazione e' ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili; b) il 20 (trenta) per cento di ciascuna assegnazione e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila); c) il restante 10 (dieci) per cento di ciascuna assegnazione e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila). 3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta 2019. 4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.