Art. 5 
 
Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina  in  materia  di  aiuti  di
                          Stato applicabile 
 
  1.  L'aiuto  di  cui  al  presente  decreto  assume  la  forma  del
contributo a fondo perduto  ed  e'  riconosciuto,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie di cui all'art. 3 e sulla base delle modalita' di
cui al comma 2, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti  dalla  sezione  3.1  del  Quadro  temporaneo  degli   aiuti
COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso,
ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. 
  2. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso
al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6,  comma
3, per ciascuna delle assegnazioni di cui all'art.  3,  comma  2,  le
risorse sono ripartite tra le imprese in possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 4 secondo le seguenti modalita': 
    a) il  70  (settanta)  per  cento  di  ciascuna  assegnazione  e'
ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili; 
    b)  il  20  (trenta)  per  cento  di  ciascuna  assegnazione   e'
ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione  di  cui  alla
lettera a), tra tutte le imprese istanti ammissibili  che  presentano
un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila); 
    c) il restante 10 (dieci) per cento di ciascuna  assegnazione  e'
ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di  cui  alle
lettere a) e  b),  tra  tutte  le  imprese  istanti  ammissibili  che
presentano un  ammontare  dei  ricavi  superiore  a  euro  300.000,00
(trecentomila). 
  3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui
al comma 2, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a)
e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta
2019. 
  4. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione  del  valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
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