Art. 6 Procedura di accesso e modalita' di erogazione del contributo 1. Per ottenere il contributo di cui all'art. 5, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4. Ogni impresa interessata puo' presentare una sola istanza di accesso al contributo di cui al presente decreto. 2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere presentata, per conto dell'impresa interessata, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. 3. Le modalita' di effettuazione dell'istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione del presente intervento sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresi', gli elementi da dichiarare nell'istanza, anche ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 1. 4. Il contributo di cui all'art. 5 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di cui al comma 1.