Art. 6 
 
    Procedura di accesso e modalita' di erogazione del contributo 
 
  1. Per ottenere  il  contributo  di  cui  all'art.  5,  le  imprese
interessate presentano, esclusivamente in via telematica,  un'istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 4. Ogni impresa interessata puo' presentare
una sola istanza di accesso al contributo di cui al presente decreto. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere  presentata,  per  conto
dell'impresa interessata, anche da un intermediario di  cui  all'art.
3, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio
1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale  dell'Agenzia
delle entrate. 
  3. Le modalita' di effettuazione dell'istanza di cui al comma 1, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa  e
ogni altro elemento necessario all'attuazione del presente intervento
sono definiti con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresi',  gli
elementi da dichiarare nell'istanza, anche ai sensi del  decreto  del
Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  al  fine  del
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla  disciplina  in
materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 1. 
  4. Il contributo di cui  all'art.  5  e'  corrisposto  dall'Agenzia
delle entrate mediante  accreditamento  diretto  sul  conto  corrente
bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza  di  cui  al
comma 1.