Art. 4 
 
                            Co-promotori 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'art.  72  del  regolamento  (UE)  n.
536/2014 si applicano anche alle sperimentazioni di cui  all'art.  1,
comma 2, lettere a) e b). 
  2. Nei casi in cui coesistano promotori  senza  scopo  di  lucro  e
promotori commerciali per la medesima sperimentazione non si  applica
il presente decreto.