Art. 4 Co-promotori 1. Le disposizioni di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 536/2014 si applicano anche alle sperimentazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). 2. Nei casi in cui coesistano promotori senza scopo di lucro e promotori commerciali per la medesima sperimentazione non si applica il presente decreto.