Art. 4 
 
               Modalita' di assegnazione delle risorse 
                     ai progetti imprenditoriali 
 
  1. Il Fondo di co-investimento  MiSE  investe  le  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, per il tramite  della
SGR, per sostenere lo sviluppo di imprese  femminili  che  presentano
progetti  imprenditoriali  a  elevata  innovazione  ovvero  ad   alto
contenuto di innovazione  tecnologica  e  che  prevedono  il  rientro
dell'investimento   iniziale   nel    lungo    periodo.    Ai    fini
dell'intervento, le imprese femminili non devono  essere  quotate  in
mercati regolamentati e devono trovarsi nella fase di sperimentazione
(seed financing), di  costituzione  (start-up  financing),  di  avvio
dell'attivita(early-stage  financing)  o  di  sviluppo  del  prodotto
(expansion, scale up financing). 
  2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020
possono  essere  investite  dal   Fondo   di   co-investimento   MiSE
direttamente nel capitale delle imprese femminili ammissibili, ovvero
mediante sottoscrizione di quote di Fondi per il venture capital  che
investono nelle imprese femminili di cui al comma 1. 
  3. I progetti imprenditoriali delle imprese  femminili  di  cui  al
presente articolo devono essere realizzati nel territorio italiano.