Art. 4 Modalita' di assegnazione delle risorse ai progetti imprenditoriali 1. Il Fondo di co-investimento MiSE investe le risorse di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020, per il tramite della SGR, per sostenere lo sviluppo di imprese femminili che presentano progetti imprenditoriali a elevata innovazione ovvero ad alto contenuto di innovazione tecnologica e che prevedono il rientro dell'investimento iniziale nel lungo periodo. Ai fini dell'intervento, le imprese femminili non devono essere quotate in mercati regolamentati e devono trovarsi nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attivita(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing). 2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 178/2020 possono essere investite dal Fondo di co-investimento MiSE direttamente nel capitale delle imprese femminili ammissibili, ovvero mediante sottoscrizione di quote di Fondi per il venture capital che investono nelle imprese femminili di cui al comma 1. 3. I progetti imprenditoriali delle imprese femminili di cui al presente articolo devono essere realizzati nel territorio italiano.