Art. 5 
 
                             Side Letter 
 
  1. Lo schema di side letter e' tempestivamente trasmesso dalla  SGR
al Ministero per la  propria  preventiva  approvazione,  prima  della
sottoscrizione da parte del Ministero delle ulteriori quote del Fondo
di co-investimento MiSE. 
  2. Il Ministero, entro 15  giorni  dalla  trasmissione  della  side
letter,  valutata  la  conformita'  alle  previsioni  contenute   nel
presente decreto, comunica alla SGR  la  propria  approvazione  della
medesima  side  letter,  procede  alla  sua  sottoscrizione  ed  alla
sottoscrizione delle ulteriori quote  del  Fondo  di  co-investimento
MiSE.