Art. 5 Side Letter 1. Lo schema di side letter e' tempestivamente trasmesso dalla SGR al Ministero per la propria preventiva approvazione, prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE. 2. Il Ministero, entro 15 giorni dalla trasmissione della side letter, valutata la conformita' alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla SGR la propria approvazione della medesima side letter, procede alla sua sottoscrizione ed alla sottoscrizione delle ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE.