IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»; Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, in particolare: al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita'; al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale - sulla base dei prospetti di cui al comma 798 - con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo e' riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo; al comma 800 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali; al comma 803 stabilisce che la dotazione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che in particolare: all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale; all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che, ai sensi dell'art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale; all'art. 7, al comma 1, sono elencati gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, sono attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo poverta'; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora; all'art. 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale (comma 6, lettera b)), nonche' che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che sia adottato con le medesime modalita' con le quali sono ripartiti alle regioni i Fondi cui si riferisce (comma 7); Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l'art. 1, comma 250, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, volti a prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia; Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al fine di prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, dispone l'integrazione della quota del Fondo poverta' di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in particolare: l'art. 4, che: al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale; ai commi da 2 a 11, definisce le modalita' di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro; al comma 12, stabilisce, in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei comuni, le modalita' di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni; al comma 13, stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017; al comma 14, stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; l'art. 12, comma 12 che: al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4, comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale; al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018; Tenuto conto dell'accantonamento di bilancio di 3 milioni di euro, per iniziativa legislativa in corso di approvazione per «Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori»; Considerato che, alla luce dell'art. 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, dell'art. 1, commi 335 e 803 della legge n. 178 del 2020, nonche' di quanto indicato al punto precedente, le risorse residue del Fondo poverta' dedicate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari a 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2018; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2019; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale e' fatto salvo il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' relativo al triennio 2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2020; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» per l'annualita' 2021 in cui e' iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la poverta'; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 febbraio 2021, recante «Modalita' di riparto del contributo attribuito all'ambito sociale territoriale» adottato ai sensi dell'art. 1, comma 800 della legge n. 178 del 2020; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178 del 2020, di determinazione delle somme prenotate per l'anno 2021, pari complessivamente a euro 66.905.066,00 Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' per il triennio 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021; Vista la nota n. 7462 del 23 settembre 2021 con la quale la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale chiedeva all'Ispettorato centrale di bilancio chiarimenti sulle modalita' operative in merito all'applicazione di quanto previsto dai commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178/2020, legge di bilancio per il 2021; Vista la nota n. 273540 del 27 ottobre 2021 del Ragioniere generale dello Stato con la quale si fornivano i chiarimenti richiesti, con particolare riferimento alle modalita' di impegno delle risorse di cui ai predetti commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020; Ritenuto di procedere al riparto triennale delle risorse del Fondo poverta' al netto delle risorse riservate al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge n. 178 del 2020, corrispondenti, per il 2022, alle risorse prenotate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 e, per l'anno successivo, nelle more della definizione del relativo decreto di prenotazione delle risorse, pari a 180 milioni; Ritenuto, ai fini di sostenere gli ambiti sociali che non riescono gia' nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, ad accedere pienamente al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge n. 178 del 2020, di considerare quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2023; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 dicembre 2021; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; b) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015; c) «Quota servizi»: la quota del Fondo poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2017; d) «Piano poverta'»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 21, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 147 del 2017; e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017; f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti sociali territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; g) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, come riprogrammato e approvato con successive decisioni della Commissione; h) «Puc»: i Progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la propria disponibilita' a partecipare ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4 del 2019; i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2019, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata; j) «Contributo assistenti sociali»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; k) «React EU»: «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe» (assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa), dispositivo definito nell'ambito del programma europeo «Next Generation EU», le cui risorse sono distribuite attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di aiuto agli indigenti (FEAD) e la Garanzia Giovani; l) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso alla Commissione europea dal Governo italiano il 30 aprile 2021 in attuazione del dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF), definito nell'ambito del programma europeo «Next Generation EU», approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021; m) «Risorse riservate al Contributo assistenti sociali»: le risorse destinate al Contributo assistenti sociali per il complesso degli ambiti territoriali, pari per il 2022 ad euro 66.905.066,00, corrispondenti alle risorse prenotate con il decreto ministeriale n. 144 del 25 giugno 2021, che potranno diventare esigibili nel 2022, e per il 2023, nelle more della definizione dei relativi decreti di prenotazione delle risorse, a 180 milioni di euro.