Art. 2 Piano per i servizi di contrasto alla poverta' 1. E' adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' relativo al triennio 2021-2023 (Piano poverta' 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021. Il suddetto Piano poverta' 2021-2023, riportato nell'allegato A, costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il Piano poverta' 2021-2023 individua le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla poverta', nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale, e costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo poverta', individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni sociali. Nell'ambito del Piano sono altresi' definite le priorita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo poverta' dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015. 3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano poverta' 2021-2023, sentiti i comuni, in forma singola o associata, ovvero le Anci regionali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano, compresi quelli in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti a fondi regionali, nazionali o comunitari, inclusi i fondi relativi al Pon Inclusione, integrato con le risorse finanziarie dell'iniziativa React EU e al PNRR. 4. L'atto di programmazione, di cui al comma 3, e' comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione e' redatto secondo le modalita' di cui all'Allegato B e contiene: a) il quadro di contesto; b) le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla poverta'; c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo e alle risorse delle iniziative REAC EU e del PNRR; d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.