Art. 2
Piano per i servizi di contrasto alla poverta'
1. E' adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta' relativo al triennio 2021-2023 (Piano
poverta' 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale
degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla
Rete nella seduta del 28 luglio 2021. Il suddetto Piano poverta'
2021-2023, riportato nell'allegato A, costituisce parte integrante
del presente decreto.
2. Il Piano poverta' 2021-2023 individua le azioni e gli interventi
prioritari nell'ambito della lotta alla poverta', nell'ottica della
progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da
garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale, e
costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse
afferenti alla Quota servizi del Fondo poverta', individuando, nel
limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi
necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle
prestazioni sociali. Nell'ambito del Piano sono altresi' definite le
priorita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo poverta' dedicate
agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di
poverta' estrema e senza dimora, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in coerenza con le
«Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta
in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5
novembre 2015.
3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano poverta'
2021-2023, sentiti i comuni, in forma singola o associata, ovvero le
Anci regionali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, e
favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo
settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla
poverta', le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei
servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale
delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano, compresi
quelli in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza
dimora, a valere sulle risorse di cui al presente decreto,
eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti a fondi
regionali, nazionali o comunitari, inclusi i fondi relativi al Pon
Inclusione, integrato con le risorse finanziarie dell'iniziativa
React EU e al PNRR.
4. L'atto di programmazione, di cui al comma 3, e' comunicato al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione e'
redatto secondo le modalita' di cui all'Allegato B e contiene:
a) il quadro di contesto;
b) le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di
contrasto alla poverta';
c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse
afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione
dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo e alle
risorse delle iniziative REAC EU e del PNRR;
d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.