Art. 2 
 
           Piano per i servizi di contrasto alla poverta' 
 
  1. E' adottato il Piano per gli interventi e i servizi  sociali  di
contrasto  alla  poverta'  relativo  al  triennio  2021-2023   (Piano
poverta' 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano  nazionale
degli interventi e dei servizi  sociali  2021-2023,  approvato  dalla
Rete nella seduta del 28 luglio  2021.  Il  suddetto  Piano  poverta'
2021-2023, riportato nell'allegato A,  costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Il Piano poverta' 2021-2023 individua le azioni e gli interventi
prioritari nell'ambito della lotta alla poverta',  nell'ottica  della
progressiva definizione di livelli essenziali  delle  prestazioni  da
garantire su tutto il  territorio  nazionale  in  ambito  sociale,  e
costituisce  l'atto  di  programmazione   nazionale   delle   risorse
afferenti alla Quota servizi del Fondo  poverta',  individuando,  nel
limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi  e  dei  servizi
necessari per l'attuazione del  Rdc  come  livello  essenziale  delle
prestazioni sociali. Nell'ambito del Piano sono altresi' definite  le
priorita' per l'utilizzo delle risorse del  Fondo  poverta'  dedicate
agli interventi e servizi in  favore  di  persone  in  condizione  di
poverta' estrema e senza dimora, ai sensi dell'art. 7, comma  9,  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  in  coerenza  con  le
«Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione  adulta
in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del  5
novembre 2015. 
  3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del  Piano  poverta'
2021-2023, sentiti i comuni, in forma singola o associata, ovvero  le
Anci regionali, nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali,  e
favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo
settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla
poverta', le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei
servizi necessari per l'attuazione del Rdc  come  livello  essenziale
delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano,  compresi
quelli in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza
dimora,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al   presente   decreto,
eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti a fondi
regionali, nazionali o comunitari, inclusi i fondi  relativi  al  Pon
Inclusione, integrato  con  le  risorse  finanziarie  dell'iniziativa
React EU e al PNRR. 
  4. L'atto di programmazione, di cui al comma 3,  e'  comunicato  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta  giorni
dalla emanazione del presente decreto. L'atto  di  programmazione  e'
redatto secondo le modalita' di cui all'Allegato B e contiene: 
    a) il quadro di contesto; 
    b) le  modalita'  di  attuazione  del  Piano  per  i  servizi  di
contrasto alla poverta'; 
    c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a  risorse
afferenti ai  programmi  operativi  nazionali  e  regionali  riferite
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo e  alle
risorse delle iniziative REAC EU e del PNRR; 
    d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.