Art. 4
Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Riparto
1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate
al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto
alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge n. 4 del
2019, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5
e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse
disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui
all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2,
comma 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del
2019, le risorse di cui al presente comma possono essere anche
destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei
sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari per
garantire i livelli essenziali, nonche' degli oneri per l'attivazione
e la realizzazione dei Puc, e quelli derivanti dalle assicurazioni
presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti ai
medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per
l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere
inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai
sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a).
2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' destinata al
finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, di cui
all'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del
2017, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma
2, lettera b), secondo le indicazioni espresse nel Piano di cui
all'art. 2, comma 1, con particolare riferimento alla sezione
3.3.2.2. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai
sensi dei commi 3 e 4, assicura il rispetto di tale finalita' con
riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale
fine le regioni nei propri atti di programmazione di cui all'art. 2,
comma 3, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono
indicazioni affinche', anche tenuto conto delle altre fonti di
finanziamento, qualora la finalita' non sia garantita in ciascun
ambito territoriale, sia comunque garantita per il complesso degli
ambiti la quota di risorse riservate all'obiettivo.
3. Una quota delle risorse riferite al 2022 di cui al presente
articolo, e' innanzitutto attribuita al complesso degli ambiti
territoriali di ogni regione sulla base del seguente criterio: a
ciascun ambito sociale e' attribuita una somma pari, nel 2022, al 50%
della differenza fra la somma massima attribuibile all'ambito stesso,
per il Contributo assistenti sociali, e la somma prenotata, come
risultante dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 144 del 25 giugno 2021 - definito ai sensi dell'art. 1,
comma 799 della legge n. 178 del 2020. A tale fine, la somma
prenotata e' considerata pari a zero per gli ambiti che non hanno
inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
del comma 798 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il prospetto
riassuntivo indicante la previsione per il 2021 del numero medio di
assistenti sociali in servizio. A questi ultimi ambiti spetta il 50%
della somma massima attribuibile per il Contributo assistenti
sociali.
4. Le risorse disponibili per il 2021, 2022 e 2023, al netto di
quelle di cui al comma precedente, sono ripartite al complesso degli
ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti
indicatori:
a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari
beneficiari del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS,
aggiornato al mese di settembre 2021, cui e' attribuito un peso del
60%;
b) quota di popolazione regionale residente sul totale della
popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio
2021, cui e' attribuito un peso del 40%;
5. Le somme spettanti al complesso degli ambiti di ciascuna regione
secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 sono indicate nella Tabella
1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il
trasferimento agli ambiti avviene secondo i criteri di cui al comma
10.
6. Con successivo decreto di riparto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nel 2022, a seguito della emanazione del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
liquidazione del Contributo assistenti sociali 2021 ai sensi
dell'art. 1, comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si
procedera' ad attribuire le risorse prenotate e non considerate
liquidabili, che rientrano nella disponibilita' del Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale.
7. Le risorse di cui al comma precedente, nella misura del 50%,
sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di ogni
regione ai fini del trasferimento allo stesso ambito per cui era
stata attivata la prenotazione. Il restante 50% e' attribuito al
complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui
al comma 4.
8. Per l'annualita' 2023 le ulteriori risorse che si rendono
disponibili per il riparto del Fondo poverta' a seguito
dell'emanazione dei decreti annuali del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di prenotazione e liquidazione del contributo
assistenti sociali ai sensi dell'art. 1, comma 799 della legge n. 178
del 2020, sono attribuite al complesso degli ambiti territoriali di
ogni regione sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 3, 4,
6 e 7. Le percentuali di cui ai commi 3 e 7 sono ridotte al 35%.
9. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
si provvede al riparto di ogni eventuale ulteriore risorsa che si
rendesse disponibile nel Fondo poverta' 2021, 2022 e 2023, secondo i
criteri di cui al precedente comma 4.
10. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti
territoriali per il 2022 e 2023 con provvedimento del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sono preliminarmente attribuite a
ciascun ambito le relative risorse di cui al comma 3. Le quote di
riparto tra gli ambiti della stessa regione delle risorse residue
sono quindi determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma
4, sulla base dei seguenti indicatori:
a) quota di nuclei beneficiari del Rdc residenti nell'ambito
territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base
del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di settembre 2021,
cui e' attribuito un peso del 60%;
b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul
totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati
al 1° gennaio 2021, cui e' attribuito un peso del 40%. In maniera
analoga si procedera' al riparto delle risorse di cui ai commi 6 e 8.
11. Entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente
decreto, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, attraverso il diretto inserimento sulla
piattaforma di cui all'art. 5, comma 5, criteri ulteriori, da
applicare al riparto delle risorse residue di cui al comma 10, ai
fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del
Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza,
ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni
caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, ciascuno
degli indicatori di cui al comma 10, lettere a) e b) non puo' pesare
meno del 40.