Art. 5 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Trasferimento risorse, monitoraggio e rendicontazione 1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione per l'intero periodo di vigenza del presente decreto. In tal caso e' necessario che la regione integri la Quota servizi del Fondo poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Laddove si sia provveduto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto, le regioni parimenti possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione integrando la Quota servizi del Fondo poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, cosi' come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Per ciascuna annualita' del triennio 2021-2023, la regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 commi 10 e 11, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato C, parte integrante del presente decreto. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione di cui all'art. 2, comma 3 con le finalita' del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1. L'erogazione per ciascun anno del triennio delle risorse e' subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente. 3. Alle finalita' di cui all'art. 4 concorrono le risorse afferenti al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019, successivamente esteso a giugno 2021, mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' le risorse assegnate agli ambiti territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato con decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019. 4. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 4 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate. 5. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalita' previste per le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 3, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016 nonche' secondo le modalita' di cui al successivo avviso 1/2019-PalS.