Art. 5 
 
Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Trasferimento risorse,
                   monitoraggio e rendicontazione 
 
  1. Entro trenta giorni dall'emanazione  del  presente  decreto,  le
regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali il  versamento  della  quota  regionale  sul  bilancio  della
medesima  regione  per  l'intero  periodo  di  vigenza  del  presente
decreto. In tal caso e' necessario che la regione  integri  la  Quota
servizi  del  Fondo  poverta'  con  risorse  proprie  destinate  alle
medesime finalita' di rafforzamento degli interventi  e  dei  servizi
sociali di contrasto alla poverta'. Laddove  si  sia  provveduto  con
decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  di  cui
all'art. 4, comma 9,  del  presente  decreto,  le  regioni  parimenti
possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
il versamento della  quota  regionale  sul  bilancio  della  medesima
regione integrando la Quota servizi del Fondo  poverta'  con  risorse
proprie destinate alle  medesime  finalita'  di  rafforzamento  degli
interventi e dei servizi sociali  di  contrasto  alla  poverta'.  Non
concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di
riparto di fondi nazionali, cosi' come le risorse a valere sui  fondi
strutturali e di investimento europei. Per  ciascuna  annualita'  del
triennio  2021-2023,  la  regione  procede  entro   sessanta   giorni
dall'effettivo versamento delle risorse da parte  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con
le risorse regionali agli  ambiti  territoriali  di  competenza,  nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 4 commi 10 e 11, notiziandone il
Ministero nei successivi trenta giorni  secondo  lo  schema  previsto
dall'allegato C, parte integrante del presente decreto. 
  2. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  procede
all'erogazione delle risorse agli  ambiti  territoriali  di  ciascuna
regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma  1,  una  volta
valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza  dell'atto
di programmazione di cui all'art. 2, comma 3  con  le  finalita'  del
Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1. L'erogazione per  ciascun
anno del  triennio  delle  risorse  e'  subordinata  all'avvio  della
rendicontazione su base regionale dell'anno precedente. 
  3. Alle finalita' di cui all'art. 4 concorrono le risorse afferenti
al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico  della  lotta  alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in  coerenza  con
quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei ed,  in  particolare,
le risorse gia' assegnate agli ambiti  territoriali  per  il  periodo
2017-2019, successivamente esteso a giugno  2021,  mediante  l'avviso
pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229  del
3 agosto 2016 del direttore generale  della  Direzione  generale  per
l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali,  nonche'  le  risorse   assegnate   agli   ambiti
territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato con
decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019. 
  4. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con  le  risorse  di
cui all'art. 4 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli
ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni  che  li
compongono, con informazioni, per  ciascun  nucleo  familiare,  sulla
valutazione multidimensionale, sui Patti  per  l'inclusione  sociale,
sugli  esiti  dei  progetti  medesimi,   nonche',   con   riferimento
all'ambito,   con   informazioni    sull'organizzazione    e    sulle
caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate. 
  5. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse
di cui all'art. 4 del  presente  decreto  avviene  con  l'inserimento
delle informazioni  in  piattaforma  dedicata  secondo  le  modalita'
previste per le  risorse  gia'  assegnate  agli  ambiti  territoriali
afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 3,  e,  in  particolare,
secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n.  3  del
2016 nonche'  secondo  le  modalita'  di  cui  al  successivo  avviso
1/2019-PalS.