Art. 5
Servizi per i Patti per l'inclusione sociale - Trasferimento risorse,
monitoraggio e rendicontazione
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le
regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della
medesima regione per l'intero periodo di vigenza del presente
decreto. In tal caso e' necessario che la regione integri la Quota
servizi del Fondo poverta' con risorse proprie destinate alle
medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi
sociali di contrasto alla poverta'. Laddove si sia provveduto con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all'art. 4, comma 9, del presente decreto, le regioni parimenti
possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima
regione integrando la Quota servizi del Fondo poverta' con risorse
proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli
interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Non
concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di
riparto di fondi nazionali, cosi' come le risorse a valere sui fondi
strutturali e di investimento europei. Per ciascuna annualita' del
triennio 2021-2023, la regione procede entro sessanta giorni
dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con
le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 4 commi 10 e 11, notiziandone il
Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto
dall'allegato C, parte integrante del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede
all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna
regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 1, una volta
valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto
di programmazione di cui all'art. 2, comma 3 con le finalita' del
Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1. L'erogazione per ciascun
anno del triennio delle risorse e' subordinata all'avvio della
rendicontazione su base regionale dell'anno precedente.
3. Alle finalita' di cui all'art. 4 concorrono le risorse afferenti
al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con
quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare,
le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali per il periodo
2017-2019, successivamente esteso a giugno 2021, mediante l'avviso
pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del
3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per
l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nonche' le risorse assegnate agli ambiti
territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato con
decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019.
4. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di
cui all'art. 4 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli
ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li
compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla
valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale,
sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento
all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle
caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate.
5. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse
di cui all'art. 4 del presente decreto avviene con l'inserimento
delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalita'
previste per le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali
afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 3, e, in particolare,
secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del
2016 nonche' secondo le modalita' di cui al successivo avviso
1/2019-PalS.