Art. 6 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora 1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), per persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora si intendono le persone che: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa. 2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali in favore delle persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, fatta salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017. 3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' riservata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, unitamente ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del servizio di Posta e per la Residenza virtuale e degli interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'Housing first, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa. 4. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo e' effettuata nell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attivita' finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai comuni e agli ambiti territoriali di competenza ai sensi del comma 5, assicura il rispetto delle finalita' di cui al comma 3 con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinche', anche tenuto conto delle altre fonti di finanziamento, qualora la finalita' non sia garantita in ciascun ambito territoriale, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate a ciascun obiettivo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui al comma 5 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza. 5. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50% ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane in cui sono presenti piu' di 1.000 persone senza dimora secondo i piu' recenti dati Istat e per il 50% in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente. I criteri di cui al presente comma sono stabiliti per il triennio 2021-2023. 6. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi dei commi 7 e 8, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati. 7. Le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 5. 8. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate al servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le regioni possono selezionare un numero piu' elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio. 9. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata possono essere indicati nell'atto di programmazione di cui al comma 4; in ogni caso essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi tramite l'inserimento nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 5. 10. Alle finalita' di cui al presente articolo possono concorrere le risorse afferenti al PON «Inclusione», comprese quelle relativi all'iniziativa React EU, al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al PNRR, sulla base di quanto previsto dai rispettivi programmi. 11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 5 una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della citta' metropolitana, con le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo. L'erogazione annuale delle risorse e' subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente. 12. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito del Sistema informativo dell'offerta di servizi sociali di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 13. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalita' individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.