Art. 6 
 
Interventi e servizi in favore di persone in condizione  di  poverta'
                       estrema e senza dimora 
 
  1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art.  3,  comma  2,
lettera b), per persone in condizione di  poverta'  estrema  e  senza
dimora si intendono  le  persone  che:  a)  vivono  in  strada  o  in
sistemazioni di fortuna; b) ricorrono  a  dormitori  o  strutture  di
accoglienza  notturna;  c)  sono  ospiti  di  strutture,  anche   per
soggiorni di lunga durata, per  persone  senza  dimora;  d)  sono  in
procinto di uscire da strutture di protezione, cura o  detenzione,  e
non dispongono di una soluzione abitativa. 
  2.  Le  somme  di  cui  al  presente  articolo  sono  destinate  al
finanziamento degli interventi e dei servizi sociali in favore  delle
persone in condizione di poverta'  estrema  e  senza  dimora  di  cui
all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo
le indicazioni del Piano nazionale di cui  all'art.  2,  comma  1,  e
degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, nel rispetto
delle raccomandazioni contenute nelle  «Linee  di  indirizzo  per  il
contrasto alla grave emarginazione  adulta  in  Italia»,  oggetto  di
accordo in sede di Conferenza unificata del 5  novembre  2015,  fatta
salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi
dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017. 
  3. Una quota delle risorse di  cui  al  comma  1  e'  riservata  al
finanziamento del servizio di Pronto intervento  sociale,  unitamente
ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma  2,  lettera  a),
del servizio di Posta e per la Residenza virtuale e degli  interventi
secondo l'approccio cosiddetto dell'Housing first, di cui alle «Linee
di indirizzo per il contrasto  alla  grave  emarginazione  adulta  in
Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della
progettazione personalizzata, un percorso  di  accompagnamento  verso
l'autonomia della persona  senza  dimora  a  partire  dalla  messa  a
disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa. 
  4. La programmazione territoriale degli utilizzi delle  risorse  di
cui al presente articolo e' effettuata nell'atto  di  programmazione,
di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attivita' finanziate a
valere sulle risorse di  cui  al  comma  10  del  presente  articolo.
Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai comuni e
agli ambiti territoriali di competenza ai sensi del comma 5, assicura
il rispetto delle finalita' di cui al  comma  3  con  riferimento  al
complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni
nei propri atti di  programmazione,  ovvero  in  successivi  atti  di
indirizzo, forniscono indicazioni affinche', anche tenuto conto delle
altre fonti di finanziamento, qualora la finalita' non sia  garantita
in  ciascun  ambito  territoriale,  sia  comunque  garantita  per  il
complesso degli ambiti  la  quota  di  risorse  riservate  a  ciascun
obiettivo. Le regioni possono  delegare  ai  comuni  capoluogo  delle
citta' metropolitane di cui al comma 5 la presentazione  di  apposito
atto di programmazione per la quota di competenza. 
  5. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per  il  50%
ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane in cui  sono  presenti
piu' di 1.000 persone senza dimora secondo i piu' recenti dati  Istat
e per il 50% in favore delle regioni per il successivo  trasferimento
agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite  ai
singoli enti in proporzione  alla  distribuzione  territoriale  delle
persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo
quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), allegata al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  18  maggio  2018,
assicurando comunque a ciascun ente  territoriale  una  somma  fissa,
dimensionata anche per classi di popolazione residente. I criteri  di
cui al presente comma sono stabiliti per il triennio 2021-2023. 
  6. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle  medesime,
trasferiscono le risorse  agli  ambiti  territoriali  di  competenza,
selezionati  ai  sensi  dei  commi  7  e  8,  entro  sessanta  giorni
dall'effettivo versamento delle risorse da parte  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Le regioni  possono  richiedere  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro  trenta  giorni
dall'emanazione del  presente  decreto,  il  versamento  della  quota
regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati. 
  7. Le regioni procedono a selezionare un numero limitato di  ambiti
territoriali, previamente identificati sulla base  della  particolare
concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora,  ai  quali
ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 5. 
  8. Ai soli fini  della  attribuzione  delle  risorse  destinate  al
servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la
Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma  precedente,
le regioni possono selezionare  un  numero  piu'  elevato  di  ambiti
ovvero  distribuire  le  risorse  a  ciascun   ambito   del   proprio
territorio. 
  9. Gli ambiti selezionati e la  quota  di  risorse  loro  assegnata
possono essere indicati nell'atto di programmazione di cui  al  comma
4; in ogni caso essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro
e delle  politiche  sociali  prima  del  versamento  delle  quote  di
competenza  agli  ambiti   medesimi   tramite   l'inserimento   nella
piattaforma di cui all'art. 5, comma 5. 
  10. Alle finalita' di cui al presente articolo  possono  concorrere
le risorse afferenti al PON «Inclusione»,  comprese  quelle  relativi
all'iniziativa React EU, al Programma operativo del  Fondo  di  aiuti
europei agli indigenti  (FEAD)  e  al  PNRR,  sulla  base  di  quanto
previsto dai rispettivi programmi. 
  11. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  procede
all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma  5  una  volta
valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza  dell'atto
di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3,  ovvero,  in  caso  di
delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della citta'
metropolitana, con le finalita'  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo. L'erogazione annuale delle risorse e' subordinata all'avvio
della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente. 
  12. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al  presente
articolo  avviene  mediante  la  costituzione  di  apposita   sezione
nell'ambito del Sistema informativo dell'offerta di  servizi  sociali
di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147. 
  13. Alla rendicontazione sull'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al
presente  articolo  si  procede  secondo  modalita'  individuate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.