Art. 6
Interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta'
estrema e senza dimora
1. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui all'art. 3, comma 2,
lettera b), per persone in condizione di poverta' estrema e senza
dimora si intendono le persone che: a) vivono in strada o in
sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di
accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per
soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in
procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e
non dispongono di una soluzione abitativa.
2. Le somme di cui al presente articolo sono destinate al
finanziamento degli interventi e dei servizi sociali in favore delle
persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora di cui
all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo
le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1, e
degli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, nel rispetto
delle raccomandazioni contenute nelle «Linee di indirizzo per il
contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di
accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, fatta
salva l'adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi
dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 e' riservata al
finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, unitamente
ad una quota delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a),
del servizio di Posta e per la Residenza virtuale e degli interventi
secondo l'approccio cosiddetto dell'Housing first, di cui alle «Linee
di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in
Italia», in cui i servizi si orientano a garantire, nell'ambito della
progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso
l'autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a
disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa.
4. La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di
cui al presente articolo e' effettuata nell'atto di programmazione,
di cui all'art. 2, comma 3, tenuto conto delle attivita' finanziate a
valere sulle risorse di cui al comma 10 del presente articolo.
Ciascuna regione, in proporzione al contributo attribuito ai comuni e
agli ambiti territoriali di competenza ai sensi del comma 5, assicura
il rispetto delle finalita' di cui al comma 3 con riferimento al
complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni
nei propri atti di programmazione, ovvero in successivi atti di
indirizzo, forniscono indicazioni affinche', anche tenuto conto delle
altre fonti di finanziamento, qualora la finalita' non sia garantita
in ciascun ambito territoriale, sia comunque garantita per il
complesso degli ambiti la quota di risorse riservate a ciascun
obiettivo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle
citta' metropolitane di cui al comma 5 la presentazione di apposito
atto di programmazione per la quota di competenza.
5. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50%
ai comuni capoluogo delle citta' metropolitane in cui sono presenti
piu' di 1.000 persone senza dimora secondo i piu' recenti dati Istat
e per il 50% in favore delle regioni per il successivo trasferimento
agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai
singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle
persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo
quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), allegata al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018,
assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa,
dimensionata anche per classi di popolazione residente. I criteri di
cui al presente comma sono stabiliti per il triennio 2021-2023.
6. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime,
trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza,
selezionati ai sensi dei commi 7 e 8, entro sessanta giorni
dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni
dall'emanazione del presente decreto, il versamento della quota
regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.
7. Le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti
territoriali, previamente identificati sulla base della particolare
concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali
ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 5.
8. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate al
servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la
Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente,
le regioni possono selezionare un numero piu' elevato di ambiti
ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio
territorio.
9. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata
possono essere indicati nell'atto di programmazione di cui al comma
4; in ogni caso essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di
competenza agli ambiti medesimi tramite l'inserimento nella
piattaforma di cui all'art. 5, comma 5.
10. Alle finalita' di cui al presente articolo possono concorrere
le risorse afferenti al PON «Inclusione», comprese quelle relativi
all'iniziativa React EU, al Programma operativo del Fondo di aiuti
europei agli indigenti (FEAD) e al PNRR, sulla base di quanto
previsto dai rispettivi programmi.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede
all'erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 5 una volta
valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto
di programmazione, di cui all'art. 2, comma 3, ovvero, in caso di
delega, dell'atto di programmazione del comune capoluogo della citta'
metropolitana, con le finalita' di cui al comma 2 del presente
articolo. L'erogazione annuale delle risorse e' subordinata all'avvio
della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente.
12. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente
articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione
nell'ambito del Sistema informativo dell'offerta di servizi sociali
di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
13. Alla rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui al
presente articolo si procede secondo modalita' individuate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.