IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla  legge
21 maggio 2021, n. 69 recante «Misure urgenti in materia di  sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»; 
  Visto in particolare l'art. 18-bis del citato decreto-legge  n.  41
del 2021 che dispone che «1. Ai lavoratori  in  somministrazione  del
comparto sanita', in servizio  alla  data  del  1°  maggio  2021,  e'
riconosciuta un'indennita' connessa all'emergenza  epidemiologica  in
atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni  di  euro  per
l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, e'  definito  con
decreto del Ministero della salute da adottare, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto  di
cui  al  presente  comma  stabilisce,  altresi',  le   modalita'   di
erogazione dell'indennita', alla quale si applica l'art.  10-bis  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» e che «2. Agli oneri di cui  al
comma 1, pari a 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1,  comma
200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato
dall'art. 41 del presente decreto. Conseguentemente  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021.»; 
  Visto l'art. 10-bis del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176
che dispone che «1. I contributi e le indennita' di qualsiasi  natura
erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19  e  diversi  da  quelli  esistenti  prima   della   medesima
emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di
fruizione  e  contabilizzazione,  spettanti  ai  soggetti   esercenti
impresa, arte o professione,  nonche'  ai  lavoratori  autonomi,  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
  Visto l'art. 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178  e
successive  modificazioni  che  prevede  che  «In  deroga  ai  limiti
previsti dalla  normativa  vigente,  e  in  particolare  dal  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le  agenzie  di  somministrazione,
individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso  dei
requisiti  indicati  ai  commi  460  e  461  e  dalla  richiesta   di
manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e
assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a  partire  dal
1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000  medici  e  12.000
infermieri  e  assistenti  sanitari,  applicando   la   remunerazione
prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di  lavoro  di
settore  per  i  dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale.   I
professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma  svolgono
la loro attivita' sotto la direzione  e  il  controllo  dei  soggetti
utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per  l'attuazione
e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome  e  per
conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla  stipulazione
dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo  determinato  con
le agenzie individuate ai sensi  del  comma  460.  Tenuto  conto  del
numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute  ai
sensi  del  medesimo  comma  460,  il  Commissario  straordinario  e'
autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di  medici
nonche' quello di infermieri e di assistenti  sanitari  previsti  dal
presente  comma  e  che  possono  essere  assunti  dalle  agenzie  di
somministrazione di lavoro individuate ai sensi  dello  stesso  comma
460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma  467  per  la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici,
gli infermieri e gli assistenti sanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni recante «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni  recante  «Attuazione  delle  deleghe  in  materia   di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30»; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81  e  successive
modificazioni recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Considerato che l'indennita' di  cui  al  citato  art.  18-bis  del
decreto-legge n. 41 del 2021 e' remunerata a valere sul  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e che il numero dei lavoratori in  somministrazione
del comparto sanita' in servizio alla data del 1°  maggio  2021  deve
essere certificato dalle regioni/province autonome; 
  Ritenuto pertanto che i lavoratori in somministrazione del comparto
sanita' ai quali e' riconosciuta l'indennita' di cui al  citato  art.
18-bis del decreto-legge  n.  41  del  2021  siano  esclusivamente  i
lavoratori operanti presso le Aziende e gli Enti del SSN; 
  Acquisiti dalle regioni/province autonome  i  dati  certificati  in
merito ai lavoratori in  somministrazione  del  comparto  sanita'  in
servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende  e  gli  Enti
del SSR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Importo dell'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto
       ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita' 
 
  1. L'importo dell'indennita' connessa all'emergenza  epidemiologica
in atto da riconoscersi  una  tantum,  per  il  solo  anno  2021,  ai
lavoratori in somministrazione del comparto sanita' in servizio  alla
data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti  del  SSN,  alla
quale si applica l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sulla base dei dati certificati dalle regioni/province  autonome
di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e' pari a  791,76
euro pro capite. 
  2. Il finanziamento di 8 milioni di euro, a valere sul livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per l'anno 2021, che  costituisce  tetto  di  spesa
massimo, e' ripartito tra le regioni/province  autonome,  sulla  base
dei dati di cui al  comma  1,  secondo  gli  importi  indicati  nella
Tabella B allegata al presente decreto.