Art. 2 
 
Modalita'  di  erogazione  dell'indennita'   connessa   all'emergenza
epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto
                               sanita' 
 
  1. Le regioni/province autonome assegnano alle Aziende e agli  Enti
del SSR (di  seguito  «soggetti  utilizzatori»)  le  risorse  per  la
remunerazione dei lavoratori in somministrazione di cui  al  presente
decreto. 
  2. I soggetti  utilizzatori  provvedono  a  trasferire  i  relativi
importi alle agenzie di somministrazione, autorizzate  ai  sensi  del
decreto legislativo n.  276  del  2003,  titolari  dei  contratti  di
somministrazione dei lavoratori di cui alla Tabella A. 
  3. Le  agenzie  di  somministrazione,  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione  degli  importi  di  cui  al  comma  2  erogano  a  ciascun
lavoratore  l'indennita'  di  cui  all'art.  1,  comma   1.   Ciascun
lavoratore provvede a  rilasciare  idonea  quietanza  comprovante  la
ricezione dell'indennita' percepita. 
  4.  Le  agenzie  di   somministrazione,   entro   quindici   giorni
dall'erogazione dell'importo di cui ai commi 1  e  2,  provvedono  ad
assicurare la rendicontazione ai soggetti utilizzatori delle  risorse
trasferite. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 novembre 2021 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 173