Art. 2 Modalita' di erogazione dell'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita' 1. Le regioni/province autonome assegnano alle Aziende e agli Enti del SSR (di seguito «soggetti utilizzatori») le risorse per la remunerazione dei lavoratori in somministrazione di cui al presente decreto. 2. I soggetti utilizzatori provvedono a trasferire i relativi importi alle agenzie di somministrazione, autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, titolari dei contratti di somministrazione dei lavoratori di cui alla Tabella A. 3. Le agenzie di somministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione degli importi di cui al comma 2 erogano a ciascun lavoratore l'indennita' di cui all'art. 1, comma 1. Ciascun lavoratore provvede a rilasciare idonea quietanza comprovante la ricezione dell'indennita' percepita. 4. Le agenzie di somministrazione, entro quindici giorni dall'erogazione dell'importo di cui ai commi 1 e 2, provvedono ad assicurare la rendicontazione ai soggetti utilizzatori delle risorse trasferite. Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2021 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 173