Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al  presente  decreto  le
imprese operanti  nei  servizi  della  ristorazione  collettiva  che,
nell'anno  2020,  hanno  subito  una  riduzione  del  fatturato   non
inferiore al 15 (quindici) per cento rispetto al fatturato del  2019.
Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui
all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai  periodi
d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso  dell'anno
2019, la riduzione  del  fatturato,  nella  medesima  misura  del  15
(quindici) per cento, e' rapportata al periodo di attivita' del  2019
decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle
imprese, prendendo in  considerazione  il  fatturato  registrato  nel
predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo
del 2020, secondo quanto specificato  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 6, comma 3. 
  2. Per imprese operanti nei servizi della ristorazione  collettiva,
ai fini del presente decreto, si intendono le  imprese  che  svolgono
servizi di ristorazione definiti da un contratto con un  committente,
pubblico o privato,  per  la  ristorazione  non  occasionale  di  una
comunita' delimitata e definita,  quale,  a  titolo  esemplificativo,
ristorazione per  scuole,  uffici,  universita',  caserme,  strutture
ospedaliere,  assistenziali,  socio-sanitarie  e  detentive,  la  cui
attivita', come comunicata con il modello AA7/AA9  all'Agenzia  delle
entrate ai sensi  dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre  1972,  n.  633,  e'  individuata  da  uno  dei
seguenti codici ATECO 2007: 
    a) 56.29.10 «Mense»; 
    b) 56.29.20 «Catering continuativo su base contrattuale». 
  3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2,  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui all'art. 6, devono: 
    a) risultare regolarmente costituite,  iscritte  e  «attive»  nel
registro delle imprese; 
    b)  avere  sede  legale  o  operativa  ubicata   sul   territorio
nazionale; 
    c) presentare un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per
almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi per i  contratti
di cui al comma 2; 
    d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    e) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre  2019,  come  da
definizione stabilita dall'art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di
esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese  e
piccole imprese, purche' risulti  rispettato  quanto  previsto  dalla
lettera d) e a condizione che  le  imprese  interessate  non  abbiano
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 
  4. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.