Art. 5 Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 1. L'aiuto di cui al presente decreto assume la forma del contributo a fondo perduto ed e' riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. 2. L'ammontare del contributo e' determinato con le modalita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 1. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019. 3. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, le risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono ripartite tra le imprese richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, con le seguenti modalita': a) le risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono ripartite in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00 (diecimila/00); b) le risorse finanziarie di cui all'art. 3 che residuano dall'assegnazione di cui alla precedente lettera a) sono ripartite tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili. 4. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo di cui al comma 3 e' ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 1. 5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.