Art. 5 
 
        Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia 
                    di aiuti di Stato applicabile 
 
  1.  L'aiuto  di  cui  al  presente  decreto  assume  la  forma  del
contributo a fondo perduto  ed  e'  riconosciuto,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie di cui all'art. 3, ai sensi e  nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni  previsti  dalla  sezione  3.1  del  Quadro
temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente  al  periodo
di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del  regolamento  de
minimis. 
  2. L'ammontare del contributo e' determinato con  le  modalita'  di
cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in funzione del  numero  di
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del
31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei  massimali  di  aiuto
previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai
sensi del comma 1. Sono,  a  tal  fine,  presi  in  considerazione  i
lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo  determinato  o
indeterminato, come risultanti dall'ultima dichiarazione  retributiva
e contributiva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019. 
  3. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso
al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6,  comma
3, le risorse finanziarie di cui all'art. 3  sono  ripartite  tra  le
imprese richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, con
le seguenti modalita': 
    a) le risorse finanziarie di cui all'art.  3  sono  ripartite  in
ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili  fino  al
raggiungimento  di  un  importo  del  contributo  di  euro  10.000,00
(diecimila/00); 
    b) le  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  3  che  residuano
dall'assegnazione di cui alla precedente lettera  a)  sono  ripartite
tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto
tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma
del numero di lavoratori dipendenti di tutte le  imprese  richiedenti
ammissibili. 
  4. Resta fermo che, con riferimento  a  ciascuna  impresa  istante,
l'importo del contributo  di  cui  al  comma  3  e'  ridotto  qualora
necessario al fine  di  garantire  il  rispetto  della  normativa  in
materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 1. 
  5. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione  del  valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
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