Art. 13 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per le procedure concorsuali indette con decreto  dipartimentale
21 aprile 2020, n. 498 non e' prevista, in attuazione  dell'art.  59,
comma 11,  del  decreto-legge,  la  riapertura  dei  termini  per  la
presentazione  delle  istanze  o  la  modifica   dei   requisiti   di
partecipazione.