Art. 4 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per
i posti comuni e di sostegno della scuola  dell'infanzia  e  primaria
sono  costituite  con  decreto   del   dirigente   preposto   all'USR
responsabile  della  procedura,  nel  rispetto  di  quanto   previsto
dall'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, con riferimento ai
requisiti di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329. 
  2.  Qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo
dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 9 aprile  2019,  n.
330,  le  commissioni  sono  suddivise   in   sottocommissioni,   con
l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un  segretario  aggiunto,  e  secondo  le
modalita' previste dall'art. 404,  comma  12,  del  testo  unico.  In
conformita'  a  quanto  previsto   dall'art.   10,   comma   6,   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna  sottocommissione  e'
nominato un  presidente.  La  commissione,  in  una  seduta  plenaria
preparatoria,  condivide  le  modalita'  applicative  dei  quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  orale  predisposti  dalla
commissione nazionale di cui all'art. 8.