Art. 5 
 
           Prova scritta per i posti comuni e di sostegno 
 
  1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione  al
concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti
di cui ai bandi previsti dall'art. 12 sono ammessi  a  sostenere  una
prova scritta computer-based  distinta  per  ciascuna  procedura.  La
durata della prova  e'  pari  a  cento  minuti,  fermi  restando  gli
eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili  di  cui  all'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. La prova scritta di cui al comma  1  e'  composta  da  cinquanta
quesiti vertenti  sui  programmi  di  cui  all'art.  9  del  presente
decreto, cosi' ripartiti: 
    a. per i posti comuni,  quaranta  quesiti  a  risposta  multipla,
volti  all'accertamento  delle  competenze  e  delle  conoscenze   in
relazione  alle  discipline  oggetto  di  insegnamento  nella  scuola
primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia; 
    b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta  multipla
inerenti alle  metodologie  didattiche  da  applicarsi  alle  diverse
tipologie di disabilita', finalizzati a valutare  le  conoscenze  dei
contenuti e delle procedure  volte  all'inclusione  scolastica  degli
alunni con disabilita'; 
    c. per i posti comuni e di sostegno, cinque  quesiti  a  risposta
multipla sulla conoscenza della lingua  inglese  al  livello  B2  del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a
risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso  didattico
delle tecnologie e  dei  dispositivi  elettronici  multimediali  piu'
efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento. 
  3. Ciascun quesito consiste  in  una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti  e'
somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. Non si  da'
luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 
  4. L'amministrazione si riserva la  possibilita',  in  ragione  del
numero  di  partecipanti,  di  prevedere,  ove  necessario,  la   non
contestualita'  delle  prove  relative  al  medesimo  insegnamento  e
tipologia  di  posto,  assicurandone  comunque   la   trasparenza   e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti.