Art. 6 
 
                             Prova orale 
 
  1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7  hanno  superato
la prova di cui all'art. 5, sono ammessi a sostenere la prova orale. 
  2.  La  prova   orale   per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'Allegato A di cui all'art. 9  del  presente  decreto  e
valuta la padronanza delle  discipline  nell'ambito  dell'unitarieta'
dell'insegnamento e dell'attivita'  educativa,  nonche'  la  relativa
capacita' di progettazione didattica efficace, anche con  riferimento
all'uso didattico delle  tecnologie  e  dei  dispositivi  elettronici
multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi  previsti
dagli ordinamenti didattici vigenti. 
  3. La prova orale per i posti di sostegno verte  sul  programma  di
cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato  nelle
attivita'  di  sostegno  all'alunno  con   disabilita'   volte   alla
definizione  di  ambienti  di   apprendimento,   alla   progettazione
didattica   e   curricolare   per   garantire   l'inclusione   e   il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili  potenzialita'  e
alle differenti tipologie di disabilita',  anche  mediante  l'impiego
didattico   delle   tecnologie   e   dei   dispositivi    elettronici
multimediali. 
  4. La prova orale ha  una  durata  massima  complessiva  di  trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di
cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella
progettazione    di    una    attivita'    didattica,     comprensiva
dell'illustrazione   delle   scelte   contenutistiche,    didattiche,
metodologiche  compiute  e  di  esempi  di  utilizzo  pratico   delle
tecnologie digitali. La commissione interloquisce  con  il  candidato
anche con riferimento a quanto previsto al comma 5. 
  5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta  altresi'
la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno
al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue
nonche' della specifica capacita' didattica, che nel caso  dei  posti
di sostegno contempla la didattica speciale.