Art. 8 
 
         Predisposizione delle prove. Commissione nazionale 
 
  1. I quesiti delle prove di  cui  all'art.  5  sono  predisposti  a
livello nazionale dal Ministero che, a tal fine,  si  avvale  di  una
commissione nazionale, incaricata altresi' di redigere  i  quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  scritta  computer  based,
che dovranno essere pubblicati sul sito del  Ministero  almeno  dieci
giorni prima dello svolgimento della prova. Entro lo  stesso  termine
dovranno essere pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione
della prova orale, redatti dalla medesima commissione. 
  2. Le tracce delle prove di cui  all'art.  6  sono  predisposte  da
ciascuna commissione  giudicatrice  di  cui  all'art.  4,  secondo  i
programmi di cui all'art.  9.  Le  commissioni  le  predispongono  in
numero pari a tre volte quello  dei  candidati  ammessi  alla  prova.
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore
prima  dell'orario  programmato  per  la  propria  prova.  Le  tracce
estratte sono escluse dai successivi sorteggi. 
  3.  La  commissione  nazionale  di  cui  al  comma  1  è  composta
scegliendo tra professori  universitari  di prima  o seconda  fascia,
ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di  tipo  A  o
tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240,  assegnisti  di  ricerca,  dirigenti  tecnici,
dirigenti  scolastici,  docenti  di  ruolo.   Ai   componenti   della
commissione   si   applicano   le   condizioni   personali   ostative
all'incarico  previste  dall'art.  6   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 aprile  2019,  n.
329. 
  4. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il  sistema
educativo di istruzione  e  formazione  si  provvede  a  definire  la
composizione della citata commissione nazionale.