IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art. 59 che, al  comma  10,  prevede  l'indizione,  con
frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente  per
la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti  comuni  e
di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-bis  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, con prove da  svolgersi  secondo  modalita'
semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e,
al comma 11, demanda ad un decreto del  Ministro  dell'Istruzione  la
disciplina delle modalita'  di  redazione  dei  quesiti  della  prova
scritta  anche  a  titolo  oneroso,   della   commissione   nazionale
incaricata di redigere i quadri di  riferimento  per  la  valutazione
della prova scritta, dei programmi delle  prove,  dei  requisiti  dei
componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione  della  prova
scritta e della prova orale, dei titoli  valutabili  e  del  relativo
punteggio; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli
articoli 2 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art.  35  concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al
comma  3  e'  consentito  il   ricorso,   «all'ausilio   di   sistemi
automatizzati, diretti anche a  realizzare  forme  di  preselezione»,
l'art. 37, che ha stabilito che i bandi  di  concorso  per  l'accesso
alle  pubbliche  amministrazioni   prevedano   l'accertamento   della
conoscenza della lingua inglese, nonche', ove opportuno in  relazione
al  profilo  professionale  richiesto,  di  altre  lingue  straniere,
nonche' l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli  Stati  membri
dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi  la  cittadinanza
di uno Stato membro; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal  decreto  legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15,  di
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, recante modifica della direttiva  2005/36/CE  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
1024/2012, relativo alla cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno; 
  Visto il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e  in
particolare l'art. 25,  in  merito  all'accesso  all'occupazione  dei
titolari dello status di  rifugiato  o  dello  status  di  protezione
sussidiaria; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e,  in  particolare,
l'art. 8, comma 1, ove  si  dispone  che  le  domande  e  i  relativi
allegati per la partecipazione  a  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure  di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia  di  reclutamento  del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87,  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» e le relative linee guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici
a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133» e le relative linee guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133»  e  le  relative
indicazioni nazionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione  ed
accorpamento delle classi  di  concorso  a  cattedre  e  a  posti  di
insegnamento,  a  norma  dell'art.  64,  comma  4,  lettera  a),  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  9  maggio
2017, n. 259; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998  recante  «Criteri  generali
per la disciplina da parte delle universita'  degli  ordinamenti  dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria e  delle  scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario» e,  in  particolare,
l'art. 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre  2010,  n.  249  con  il  quale  e'  stato
adottato il regolamento concernente la «Definizione della  disciplina
dei requisiti e  delle  modalita'  della  formazione  iniziale  degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i  requisiti  per
il  riconoscimento  della  validita'   delle   certificazioni   delle
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale
scolastico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  «Regolamento   recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, a  norma  dell'art.  1,  comma  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; 
  Considerata   l'inapplicabilita'   del   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23  febbraio  2016,
n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati  allo
snellimento   delle   procedure   concorsuali   e   di   abilitazione
all'insegnamento»,  stante   la   mutata   natura   delle   procedure
concorsuali ai sensi della normativa vigente; 
  Visto il decreto ministeriale  20  aprile  2020,  n.  201,  recante
«Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per
il reclutamento di personale docente  per  la  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; 
  Ravvisata la necessita' di  procedere  alla  revisione  del  citato
decreto  ministeriale  20  aprile  2020,  n.   201alla   luce   delle
innovazioni introdotte dal  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  covid-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al
fine di un piu' agile espletamento delle procedure concorsuali; 
  Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI); 
  Visto il parere del CSPI reso nell'adunanza n. 65  del  4  novembre
2021; 
  Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che  non  appaiono  in
contrasto con le norme vigenti in  materia  e  che  non  limitano  le
prerogative  dell'amministrazione  nella  definizione   dei   criteri
generali; 
  Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del  CSPI  relativa
all'art.  3,  comma  1,  trattandosi  di  aspetto  gia'  disciplinato
all'art. 19; 
  Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di aumentare
la durata della prova scritta da 100  a  120  minuti,  in  quanto  la
tempistica prevista appare congrua e sufficiente  in  relazione  alle
prove previste ed analoga alle procedure gia' espletate; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  richiesta  del  CSPI  relativa
all'art. 4, comma 3, trattandosi di  tematiche  la  cui  verifica  e'
demandata alla prova orale; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  richiesta  del  CSPI  relativa
all'art.  6,  trattandosi  di  aspetto  rimesso  alla  competenza   e
discrezionalita' della Commissione nazionale; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  richiesta  del  CSPI  relativa
all'art. 7, comma 1, trattandosi di termine congruo in relazione alla
tipologia delle prove; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  richiesta  del  CSPI  relativa
all'art. 10, comma 3, in quanto l'art. 59, comma 10, lettera  d)  del
decreto-legge n. 73 del 2021 prevede espressamente che la graduatoria
sia formulata nel limite dei posti messi a concorso; 
  Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di prevedere
l'esonero  dal  servizio   per   i   componenti   delle   commissioni
esaminatrici, trattandosi di ipotesi  non  prevista  dalla  normativa
vigente; 
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la  richiesta  del  CSPI   di
modificare l'art. 12, comma 1 e l'art. 13 consentendo ai docenti AFAM
di svolgere l'incarico di presidente, in quanto  i  suddetti  docenti
non possono ritenersi  equiparati  alle  categorie  che,  secondo  la
normativa vigente, possono ricoprire le  funzioni  di  presidente  di
commissione nella procedura di cui al presente decreto; 
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la  richiesta  del  CSPI   di
intervento  sull'art.  14,  commi  1   e   3,   in   quanto   prevede
specificazioni non utili allo svolgimento della funzione; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  richiesta  del  CSPI  relativa
all'art.  19,  comma  2,  in  quanto  limita  la   formazione   delle
commissioni; 
  Ritenuto di non dover modificare  gli  allegati  A  e  B  relativi,
rispettivamente, ai programmi e alla valutazione dei titoli in quanto
coerenti ed omogenei con analoghe procedure; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni  concernenti  i  concorsi
per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli,  su  posto  comune  e  di
sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di
secondo grado. Sono altresi' disciplinati le modalita'  di  redazione
dei  quesiti  della  prova  scritta  anche  a  titolo   oneroso,   la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di  riferimento
per la valutazione della prova scritta, i programmi  delle  prove,  i
requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione
della prova scritta e della prova orale, i  titoli  valutabili  e  il
relativo punteggio. 
  2. Il concorso e' indetto, su base  regionale,  fermo  restando  il
regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma  3,  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449, con cadenza annuale, per la copertura dei posti
della scuola secondaria di primo e secondo  grado  che  si  stima  si
renderanno vacanti e disponibili nell'anno  scolastico  successivo  a
quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali.