Art. 10 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
  1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti  della  prova
scritta, della prova orale e della valutazione  dei  titoli,  procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte  per
classe di concorso e tipologia  di  posto.  Il  punteggio  finale  e'
espresso in duecentocinquantesimi. 
  2. Per le classi di concorso per le quali, in  ragione  dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
  3. Ciascuna  graduatoria  comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna  procedura  concorsuale
come determinati dal bando di cui all'art. 11. A parita' di punteggio
complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi  4  e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  4.  Le  graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile della procedura  concorsuale,
sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. 
  5. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel  limite  previsto  dal
bando di concorso per la specifica  regione,  classe  di  concorso  o
tipologia di  posto,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino  all'esaurimento  della  graduatoria  nel
limite  delle  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente. 
  6. Allo  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
  7. La  rinuncia  al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
  8. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e  3  bis,  del
Testo unico. 
  9. Il superamento di tutte  le  prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3 e  4,
costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime  classi  di
concorso  nei  casi  in  cui  il  candidato  ne  sia   privo.   L'USR
responsabile della procedura  e'  competente  all'attestazione  della
relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai  sensi  della
normativa  vigente,  ai  fini  del  conseguimento   del   titolo   di
abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al medesimo grado e
delle  attestazioni  di  cui  al  periodo  precedente   e'   indicata
all'Allegato C.