Art. 11 
 
            Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi 
 
  1. I candidati, in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3,
possono presentare istanza di partecipazione, a pena  di  esclusione,
in un'unica regione e per una sola classe di concorso,  distintamente
per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonche' per  le
distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per
piu' procedure concorsuali  mediante  la  presentazione  di  un'unica
istanza con l'indicazione delle  procedure  concorsuali  cui  intenda
partecipare. 
  2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione  ai  concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel
sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze  presentate
con modalita' diverse non sono prese in considerazione. 
  3. Il termine per la presentazione dell'istanza  di  partecipazione
al concorso e' di trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  iniziale
indicata nel bando. Il termine per la  presentazione  della  domanda,
ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al  primo  giorno
non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di
ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. 
  4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato  dal
bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a  pena  di
esclusione dal concorso. 
  5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e'  dovuto,  ai
sensi dell'art. 1,  comma  111,  della  legge,  il  pagamento  di  un
contributo di segreteria per ciascuna delle procedure per le quali si
concorre, secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso. 
  6. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo unico,  i  bandi  di
concorso  sono  adottati  con  decreti  del  Direttore  generale  del
personale scolastico, che provvede altresi'  alla  definizione  delle
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  7. I bandi disciplinano: 
    a. i requisiti generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3; 
    b. l'ammontare del contributo di segreteria di  cui  all'art.  1,
comma 111, della legge; 
    c. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso; 
    d. il contingente  dei  posti,  distinti  per  regione/classe  di
concorso/tipo posto; 
    e. l'organizzazione delle prove d'esame; 
    f.  le  modalita'  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla
procedura concorsuale; 
    g. i documenti richiesti per l'assunzione; 
    h. l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
  8. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo  numero  dei  posti
conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali. 
  9. I bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono  una
riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna  regione,  classe
di concorso e tipologia di posto,  in  favore  di  coloro  che  hanno
svolto,  entro  il  termine  di  presentazione   delle   istanze   di
partecipazione  al  concorso,  un  servizio  presso  le   istituzioni
scolastiche  statali  di  almeno  tre  anni  scolastici,  anche   non
continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi  dell'art.
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
  10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica  regione
e per le classi di concorso o tipologie di  posto  per  le  quali  il
candidato abbia maturato un servizio di almeno  un  anno  scolastico.
Nel calcolo della percentuale dei  posti  riservati  si  procede  con
arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo  nel  caso  in
cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna  regione,  classe
di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.