Art. 12 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute  da  un
professore universitario o da un dirigente tecnico o da un  dirigente
scolastico e sono composte da due docenti. 
  2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente  i
requisiti di cui agli articoli 13 e 14 e sono  individuati  ai  sensi
dell'art. 17. 
  3. Ai fini dell'accertamento dell'abilita' di comprensione  scritta
(lettura) e produzione  orale  (parlato)  nella  lingua  inglese,  si
procede alla nomina, in qualita'  di  membri  aggregati,  di  docenti
titolari dell'insegnamento della  predetta  lingua  che  svolgono  le
proprie  funzioni  limitatamente  all'accertamento  delle  competenze
linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non
vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla  classe  di
concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese. 
  4. Per il presidente e ciascun  componente,  inclusi  i  componenti
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. 
  5. A ciascuna commissione e' assegnato un  segretario,  individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 
  6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 404,  comma  11,
del Testo unico, le commissioni sono suddivise  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un  segretario  aggiunto,  e  secondo  le
modalita'  previste  dal  comma  12,  del   medesimo   articolo.   In
conformita'  a  quanto  previsto   dall'art.   10,   comma   6,   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna  sottocommissione  e'
nominato un  presidente.  La  commissione,  in  una  seduta  plenaria
preparatoria,  condivide  le  modalita'  applicative  dei  quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  orale  predisposti  dalla
Commissione nazionale di cui all'art. 7. 
  7. La composizione  delle  commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
  8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai  componenti,  inclusi
gli  aggregati,  delle  commissioni  e  delle  sottocommissioni  sono
disciplinati ai sensi della normativa vigente.