Art. 17 
 
              Formazione delle commissioni giudicatrici 
 
  1.  Gli  aspiranti  presidenti  e  componenti   delle   commissioni
giudicatrici presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi
elenchi al dirigente preposto  all'USR,  secondo  le  modalita'  e  i
termini di cui al presente articolo. 
  2. Nell'istanza gli aspiranti  indicano  le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i  titoli,  intendono  candidarsi,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati.  L'istanza e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di
residenza. 
  3. L'istanza e' presentata secondo le indicazioni  e  le  modalita'
previste dai bandi. 
  4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di  cui  al  comma  1
secondo la tempistica indicata con avviso  della  Direzione  generale
competente. 
  5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR
responsabile della nomina delle commissioni  alle  quali  si  intende
partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono  dichiarare,
sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli  delle   conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a. per gli aspiranti presidenti delle  commissioni,  il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 13; 
    b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui
all'art. 14; 
    c. per  gli  aspiranti  componenti  aggregati,  il  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 15, comma 1; 
    d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali  ostative  di
cui all'art. 16. La dichiarazione relativa alla  situazione  prevista
dall'art. 16, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto  di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; 
    e. nome, cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
    f.  l'Universita'  e  il  settore   scientifico-disciplinare   di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo  di  provenienza
(per i dirigenti scolastici);  il  settore  di  appartenenza  (per  i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola).  Il  personale  collocato  a  riposo  indica   le   medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; 
    g. il curriculum vitae; 
    h. il consenso al trattamento dei dati personali. 
  6. Gli  aspiranti  alla  nomina  di  componente  delle  commissioni
giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli  di
cui all'art. 14, comma 4. 
  7.  Gli  aspiranti  alla  nomina  di   componenti   aggregati   per
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano  per
tutte le procedure concorsuali indette  nella  medesima  regione  che
richiedono l'integrazione della commissione. 
  8. I dirigenti preposti agli USR predispongono  gli  elenchi  degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale
in servizio ovvero collocato a riposo. Gli  elenchi  sono  pubblicati
sui siti degli USR. 
  9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con  propri  decreti,
dai Dirigenti preposti  agli  USR.  I  decreti  individuano  anche  i
presidenti e i componenti supplenti nonche', in caso di necessita', i
componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua
inglese. 
  10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei
requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui  siti
internet degli USR competenti. 
  11. In caso di  cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di componente, il dirigente preposto  all'USR  provvede,
con proprio decreto, a  reintegrare  la  commissione,  attingendo  in
prima istanza agli elenchi di cui al  comma  8;  in  seconda  istanza
operando secondo quanto previsto all'art. 15, comma 2 e ai commi 12 e
13 del presente articolo. 
  12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR
competente nomina i  presidenti  e  i  componenti  con  proprio  atto
motivato, fermi restando i requisiti e le cause  di  incompatibilita'
previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta'
di accettare l'incarico. 
  13. Qualora non sia possibile  reperire  commissari,  il  dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato,  alla  nomina
di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di  cui  all'art.  24,  comma  3
lettere a) e  b)  di  cui  alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di  esperienza
di docenza almeno triennale nei settori  scientifico  disciplinari  o
accademico  disciplinari  caratterizzanti  le  distinte   classi   di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di  specializzazione
al sostegno. 
  14.  I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche   di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.